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DM10 - Mancata presentazione
(Aggiornamento del 10/09/2007)
Mancata presentazione del modello DM 10
SEN 24/05/2007 n. 12124 Corte di Cassazione

In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, la mancata presentazione del modulo DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della evasione e non già delle semplice omissione contributiva, ricadente nella previsione della lettera b) dell'art. 1 comma 217, della legge n. 662 del 1996, che commina una sanzione una tantum il cui pagamento può essere evitato effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente (prima, cioè, di contestazioni o richieste da parte dell'ente) e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, purchè il versamento degli stessi sia poi effettuato entro trenta giorni dalla denuncia (c.d. ravvedimento operoso), senza che, in subiecta materia, spieghi influenza l'entrata in vigore dell'art. 116 commi 8 e ss., della L. n. 388 del 2000 (configurante la fattispecie dell'evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro), attesane la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore.
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