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ANF - Periodo di CIG coperto da FIS o FSBA Attenzione
(Aggiornamento del 12/09/2020)
Finalmente con la circolare 88 del 20 luglio 2020 L'Inps ha chiarito che gli ANF spettano al dipendente anche per il periodo di CIG coperto dal FIS o da FSBA e chiede di normalizzare la situazione, solo che il relativo onere per la sola causale COVI-19 è stata posta a carico dello STATO, per cui, se non fatti occorre fare i conti, se fatti occorre rifarli per stabilire la quota parte a carico dello stato.

Nei casi di erogazione dell’assegno ordinario già avvenuta alla data di pubblicazione della
presente circolare, si precisa quanto segue:

a. i datori di lavoro che operano con il sistema a conguaglio provvederanno a corrispondere la prestazione accessoria ANF spettante per il periodo ASO già riconosciuto, conguagliando successivamente quanto corrisposto come arretrato, secondo le indicazioni
di cui al successivo paragrafo 3;

b. i datori di lavoro che hanno richiesto il pagamento diretto dell’assegno ordinario presenteranno ulteriore domanda con il modulo “SR41”, indicando le somme ANF spettanti per i mesi precedenti, anche contestualmente a quello del mese corrente,
secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4;

c. i datori di lavoro che successivamente al 19 maggio 2020 hanno già pagato e conguagliato la prestazione familiare durante i periodi di sospensione o integrazione de quibus, provvederanno ad effettuare le relative rettifiche secondo quanto indicato al
successivo paragrafo 3, al fine di consentirne la corretta imputazione contabile.
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