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Irap - Incremento occupazionale
(Aggiornamento del 19/02/2015)
Deduzione per l’incremento occupazionale di cui al comma 4-quater, come sostituito dall’articolo 1, comma 132, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Tale deduzione spetta ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), e compete a condizione che:

– vengano effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
– alla fine del periodo d’imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni, risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con
contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d’imposta precedente
e sussista quindi una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d’imposta e la media del periodo d’imposta precedente.

La deduzione spetta per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi
periodi d’imposta.

La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori
dipendenti, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione.

La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.

La deduzione disposta dal comma 4-quater dell’articolo 11 compete in misura pari al minore tra il minore dei seguenti importi:

– il costo effettivo del personale neoassunto;
– valore massimo di 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto;
• l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile.

L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
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