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Irap - Operai agricoli a tempo determinato - Ricapitoliamo
(Aggiornamento del 19/02/2015)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2015, è stato pubblicato il D.L. n. 4 del 2015 contenente misure urgenti in materia di esenzione IMU. Al di là delle disposizioni normative volte a risolvere il nodo dell’IMU sui terreni montani, il provvedimento contiene alcune novità in materia di deduzioni IRAP per il settore agricolo.

In particolare, l’art. 2, comma 1, del decreto prevede l’abrogazione della norma contenuta nel decreto Competitività (art. 5, comma 13, D.L. n. 91/2014) che ha esteso i benefici relativi alla deduzione IRAP prevista per i lavoratori a tempo indeterminato, pur nel rispetto di alcuni requisiti, anche ai lavoratoriagricoliassunti a termine.

Il beneficio spetta nei confronti dei soli produttori agricoli titolari di reddito agrario, con esclusione di quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono del regime speciale di esonero ai fini IVA, di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/1972.

Più precisamente, la norma ha previsto l’applicabilità delle deduzioni di cui al comma 1 (lettera a, nn. 2, 3, 4), D.Lgs. n. 446/1997 anche in relazione ai costi sostenuti per lavoratori agricoli assunti a tempo determinato. Si tratta - lo ricordiamo - delle deduzioni per contributi assistenziali e previdenziali relativi al lavoratore, nonché della deduzione forfetariaannua variabile in funzione delle caratteristiche del lavoratore e della zona d’impiego (a seconda che questa ricada, o meno, in zone svantaggiate).

Il D.L. n. 91/2014 quantifica la deduzione nella misura del 50% di quelle previste, per la generalità dei settori e salvo eccezioni, con riferimento ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Pertanto, la deduzione forfetariaordinaria, prevista su base annua, ammonta a:
- 6.570 euro (ossia il 50% di 13.750) per i lavoratori a tempo indeterminato under 35;
- 3.750 euro negli altri casi.

Invece, per quanto riguarda i lavoratori impiegati in regioni svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) la deduzione è pari a:
- 10.500 euro in caso di lavoratore under 35, ovvero di sesso femminile (indipendentemente dall’età anagrafica);
- 7.500 euro negli altri casi.

L’agevolazione spetta nella misura del 50% anche per quanto concerne la deduzione analitica dei contributi assistenziali e previdenziali versati per ciascun dipendente agevolato.

Sul piano oggettivo, la deduzione è applicabile esclusivamente per i lavoratori con contratto di durata almeno triennale, impiegati nel periodo d’imposta e che abbiano lavorato almeno150 giornate.

Deduzioni limitate al periodo d’imposta 2014

Il D.L. n. 91/2014 aveva stabilito la decorrenza delle agevolazioni a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, previa autorizzazione della Commissione europea (art. 5, comma 14, D.L. n. 91/2014). Le nuove disposizioni, inoltre, per esplicita previsione normativa, non hanno inciso sul calcolo dell’acconto dovuto a titolo di IRAP per l’anno 2014.
Pertanto, con l’abrogazione di tali disposizioni, l’estensione delle deduzioni IRAP riferita ai lavoratori agricoli a tempo determinato deve intendersi limitata - oltreché vincolata al placet comunitario - al solo periodo d’imposta 2014.

Cancellata la deducibilità integrale prevista dalla legge di Stabilità 2015

In modo analogo, il D.L. n. 4/2015 cancella la norma contenuta nella legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 25, legge n. 190/2014) che avrebbe consentito la deducibilità integrale ai fini IRAP del costo del lavoro sostenuto per l’impiego di lavoratori agricoli a tempo determinato, impiegati nel periodo d’imposta per almeno 150 giornate e con contratti di durata almeno triennale. Tuttavia, a differenza della precedente agevolazione, quest’ultima non troverà mai applicazione poiché la stessa sarebbe dovuta entrare in vigore solamente a partire dal periodo d’imposta 2015.
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