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Congedo parentale oltre i 9 mesi
(Aggiornamento del 16/07/2023)
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta, fino
al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

Per la verifica della condizione del reddito sopra o sotto 2.5 volte il trattamento minino ci comportiamo nel seguente modo:

1) In tutti i casi avvisiamo l'operatore che deve verificare
2) Nel caso il reddito annuo sia sicuramente al di sopra azzeriamo l'indennità dando notizia all'operatore
3) Nel caso il reddito annuo sia sicuramente al di sotto calcoliamo l'indennità dando notizia all'operatore
4) Nel caso in cui il reddito sia intorno alla soglia avvisiamo l'operatore che deve decidere cosa fare

Gli eventi interessati sono ((217,218,219,220) codiici INPS PB0,PB1,TB0,TB1. Nella verifica occorre tener conto del Reddito complessivo del dipendente e non solo del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso in cui l'Indennità non debba essere erogata occorre azzerare il valore della retribuzione media preso a base del calcolo.
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