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PRIVACY: proprogato al 31 dicembre 2004 il termine ultimo
L'articolo 3 del DL 24 giugno 2004, n.158, pubblicato sulla G.U. n.147 del 25.6.2004 ed entrato in vigore in data 26 giugno 2004, modifica l'articolo 180 Dlgs 196/2003, al fine di concedere una proroga generalizzata dei termini, per l'adozione delle nuove misure minime di sicurezza.
Alla luce di tale provvedimento, il termine ultimo entro il quale ci si deve adeguare, a quanto previsto dal disciplinare tecnico, diviene il seguente:
a) per tutti i soggetti, il termine ultimo viene fissato al 31 dicembre 2004 (in precedenza era il 30 giugno 2004), per adottare le nuove misure minime ;
b) nel solo caso in cui si possiedano strumenti elettronici tecnicamente inadeguati, i termini differiscono ulteriormente al 31 marzo 2005 (in precedenza era il 31 dicembre 2004)
Testo del provvedimento:
[...omissis..]
Art. 1. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
Art. 2. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.
Art. 3.
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180, comma 1, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004"; b) all'articolo 180, comma 3, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore del codice" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2005"; c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 giugno 2004
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(Bari, 28 giugno 2004)
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