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Collana strumenti: ICI - Ravvedimento operoso per il 2005

La collana strumenti si arricchisce di un nuovo prospetto che consente il calcolo, nelle diverse ipotesi, del Ravvedimento Operoso per l'Imposta comunale sugli immobili.
Quando puoi fare il ravvedimento operoso?
a) Omesso o parziale versamento entro 30 giorni: sanzione ridotta 3,75% ( 1/8 del 30%).
b) Omesso o parziale versamento oltre 30 giorni: sanzione ridotta 6% (1/5 del 30%) entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla scadenza del termine stabilito per il versamento.
c)Dichiarazione omessa e presentata entro 90 (novanta) giorni dalla regolare scadenza: sanzione ridotta 12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di € 6,00 con la regola del "troncamento" dei decimali prevista per le sanzioni amministrative. Si deve quindi presentare la dichiarazione con allegata copia del bollettino pagato, scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione".
d)Dichiarazione omessa e presentata oltre 90 (novanta) giorni dalla regolare scadenza: sanzione ridotta del 20% (1/5 del 100%) con un minimo di € 10,00. La omessa dichiarazione va presentata entro il termine della successiva dichiarazione ICI ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione con allegata copia del bollettino pagato, scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione".
e)Dichiarazione infedele: sanzione del 10% (1/5 del 50%) La dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione ICI per l'anno successivo ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla commissione dell'errore con allegata copia del bollettino pagato, scrivendo nelle annotazioni "ravvedimento operoso per rettifica della dichiarazione".
Oltre le sanzioni descritte ai punti a, b, c, d, ed e sul conteggio del ravvedimento operoso vanno calcolati gli interessi al tasso legale, con il metodo "giorno per giorno", sulla sola imposta (percentuale applicata dal 01/01/2004: 2,5% - Decreto Ministeriale 10/12/2003).



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E non dimenticare di dare un'occhiata alle nostre schede prodotto: (Bari, 11 maggio 2005)
 
 
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