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Detassazione dello straordinario
Per il periodo Luglio-dicembre 2008 è possibile assoggettare ad imposta sostitutiva di IRE, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale i compensi derivanti dalle seguenti prestazioni:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nel periodo suddetto;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
c) in relazione a incrementi di produttivita', innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitivita' e redditivita' legati all'andamento economico dell'impresa.
L’imposta sostitutiva del 10% può essere applicata sino al tetto massimo di 3.000 euro lordi e se il reddito di lavoro dipendente per l’anno 2007 non supera i 30.000 euro.
Quanto si può risparmiare?
Per verificare quanto il contribuente può risparmiare occorre fare delle simulazioni di calcolo, anche utilizzando il nostro prospetto di calcolo delle imposte.
Il risparmio varia in funzione delle detrazioni di imposta cui si ha diritto e delle aliquote di addizionale in vigore nella Regione e nel Comune.
Esempio: Un lavoratore(in Puglia con addizionale comunale dello 0,40%) con 25.000 euro di reddito annuo di cui 2.500 euro assoggettabili ad imposta sostitutiva in quanto derivanti da compensi per lavoro straordinario: se non ha nessuno a carico risparmia 498 euro; se ha due figli a carico al 50% risparmia 516 euro; se ha coniuge e due figli a carico al 100% risparmia 535 euro.
Il dispositivo di legge prevede che il lavoratore possa rinunciare, per iscritto, all’applicazione della norma. Non conviene applicare l’imposta sostitutiva in tutti quei casi in cui l’imposta ordinaria netta è inferiore all’imposta sostitutiva dovuta (braccianti agricoli, lavoratori stagionali, contratti a termine, famiglie numerose).
Ma chi farà il calcolo della convenienza?
Sarebbe stato preferibile prevedere un calcolo automatico della convenienza in sede di conguaglio annuale delle imposte, in base alle risultanze del conguaglio di fine anno, da parte del datore di lavoro.
Il rischio che si corre e che tutti i dipendenti sotto i 15.000 euro di reddito paghino più tasse del dovuto in quanto non hanno gli strumenti per decidere se conviene applicare il nuovo regime oppure espressamente rinunciare.
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(Bari, 29 maggio 2008)
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