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Global Laboratory s.r.l. - Bari
Ultimo aggiornamento il 03/02/2012

Irpef addizionale regionale Liguria
N. oltre e sino a Aliquota Eventuale Correttivo

2012
1 20.000,00 1,23%
2 20.000,00 20.101,42 1,73%
3 20.101,42 1,73%

2011
1 20.000,00 1,23%
2 20.000,00 20.101,42 1,73% ,986
3 20.101,42 1,73%

2010
1 30.000,00 0,90%
2 30.000,00 30.152,13 1,40% ,986
3 30.152,13 1,40%

2009
1 30.000,00 0,90%
2 30.000,00 30.152,13 1,40% ,986
3 30.152,13 1,40%

2008
1 25.000,00 0,90%
2 25.000,00 25.126,77 1,40% ,986
3 25.126,77 1,40%

2007
1 20.000,00 0,90%
2 20.000,00 20.101,42 1,40% ,986
3 20.101,42 1,40%

2006
1 13.000,00 0,90%
2 13.000,00 20.000,00 1,25%
3 20.000,00 1,40%

2005
1 0,90%

2004
1 0,90%

2003
1 0,90%

2002
1 0,90%

2001
1 0,90%

2000
1 0,90%

1999
1 0,50%

1998
1 0,50%
In F24 devi indicare il Codice Regione:09
Le aliquote riportate si riferiscono alla generalità dei contribuenti. Alcune regioni hanno applicato aliquote particolari per alcune tipologie di contribuenti e non vengono riportate sulla nostra tabella.
Fonti e note:

Anno d’imposta 2010
Comunicato stampa del 30/12/2010 in G.U. del 30/12/2010

La Regione Liguria ha modificato per il solo anno 2010 lo scaglione di reddito per il quale si applica l'aliquota
dello 0,90 portandolo da 20.000 a 30.000 euro. Inoltre i contribuenti con almeno quattro figli a carico
versano sempre 0,9 sull'intero reddito.

Anno d’imposta 2009

La Regione Liguria con gli articoli 1 e 2 della Legge Regionale n. 43 del 21 ottobre 2009 (Burl n. 18 del 21/10/09) ha modificato per il solo anno 2009 lo scaglione di reddito per il quale si applica l'aliquota
dello 0,90 portandolo da 20.000 a 30.000 euro. Inoltre i contribuenti con almeno quattro figli a carico
versano sempre 0,9 sull'intero reddito.


La Regione Liguria, con l’articolo 1 della legge regionale n.43 del 14 dicembre 2007 (Burl n.21 del 19/12/2007), applicabile a regime, ha stabilito le seguenti aliquote, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2007:

fino a 20.000 euro 0,9 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile;
da 20.000 euro 1,40 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile;

meccanismo correttivo:

per i redditi compresi tra 20.000,01 euro e 20.101,42 euro l’imposta determinata con aliquota dell’1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra 20.101,42 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale

Esclusivamente per l’annualità d’imposta 2008
la Regione Liguria, con gli articoli 3 e 4 della legge regionale n.9 del 28 aprile 2008 (Burl n.4 del 28 aprile 2008), così come modificati con l’articolo 7 della lr n.42 del 24 novembre 2008 (Burl n.17 del 26 novembre 2008) e l’articolo 17 della lr n.43 del 24 dicembre 2008 (Burl n.18 del 24 dicembre 2008) ha stabilito le seguenti aliquote, per il solo anno d’imposta 2008:


Reddito imponibile Aliquota applicabile Come si calcola
fino a 25.000 euro 0,9 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile
da 25.000 euro 1,40 per cento percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile
meccanismo correttivo:
per i redditi compresi fra 25.000,01 euro e 25.126,77 euro l’imposta determinata con aliquota dell’1,40% è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra 25.126,77 euro e il reddito imponibile del soggetto ai fini dell’addizionale regionale
soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli 0,9 per cento Percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile *


Per informazioni

Regione Liguria - Servizio Entrate regionali - via D'Annunzio 117
orario per il pubblico: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12.30
telefono 010.5485075
fax 010.5485566

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legge regionale n.9 del 28 aprile 2008 - articoli 3 e 4
circolare 26 novembre 2008, n.2 - applicazione articoli 3 e 4 della lr n.9/2008
legge regionale n.43 del 14 dicembre 2007
circolare 6 febbraio 2008, n.1 - applicazione articolo 1 della lr n.43/2007
circolare 8 febbraio 2006 - applicazione articolo 2 lr 17/2005 (applicazione per il solo anno 2006)
circolare 21 giugno 2007 - applicazione articolo 4 lr 15/2007

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