d e l i b e r a

 

1.       di approvare, con decorrenza dall’01.01.2008, le seguenti aliquote ai fini del calcolo dell’imposta comunale sugli immobili:

a)       5 per mille quale aliquota ordinaria per tutti gli immobili ad eccezione dei seguenti:

4,5 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto;

4,5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado e relative pertinenze, purché utilizzate come abitazione principale.

7 per mille per le unità abitative locate con contratto d’affitto o tenute a disposizione del soggetto passivo e le relative pertinenze o le unitá abitative vuote. Non sono soggette a tale aliquota le unitá immobiliari per le quali è stata fatta la comunicazione di affittacamere.

 

 

2.       di determinare in Euro 258,00, per l’anno 2004, la detrazione dall’imposta dovuta. Tale detrazione verrà applicata nei seguenti casi:

a)       alle abitazioni principali dei soggetti passivi, purché questi ultimi hanno stabilito la propria residenza anagrafica nell'abitazione;

b)       alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado, purché il parente abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell'abitazione;

c)       alle unità immobiliari, appartenenti agli assegnatari di terreni per l'edilizia abitativa agevolata, adibite ad abitazione principale, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, alloggi che nella Provincia Autonoma di Bolzano vengono assegnati dall’Istituto per l’edilizia sociale - IPES, ai sensi delle vigenti norme di legge;