PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI STELVIO (BZ) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2008

 

 

 

COMUNE DI STELVIO

 

 

Il comune di Stelvio (provincia di Bolzano) ha adottato, il 18 dicembre 2007, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2008

 

(Omissis).

 

1) di determinare per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili previste dall’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 53 della legge 23.12.1996, n. 662, nel modo seguente:

-  4 per mille per le abitazioni principali e una pertinenza, così come definite nel vigente regolamento ICI, adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20  dd. 06.11.2002;

- 4 per mille (aliquota ordinaria) per le aree edificabili e le rimanenti tipologie di immobili per le quali non viene stabilita con la presente deliberazione una apposita aliquota;

- 7 per mille per:

a)  gli immobili aventi le caratteristiche di "seconda casa" (comprese le pertinenze), posseduti in aggiunta all’abitazione principale dai soggetti indicati all’art. 18, comma 1 del testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell’imposta di soggiorno (d.p.g.r. 23 dicembre 1982, n. 9/L);

b)  gli alloggi non locati per un periodo superiore a 180 giorni all’anno;

c)  gli immobili delle categorie catastali A (abitazioni), esclusa la categoria cata­stale A10 (uffici), non locati a persone che abbiano stabilito in quell’alloggio la residenza anagrafica per se e per la propria famiglia anagrafica;

d)  alloggi sfitti per i quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi della legge 431/98.

 2) di confermare per l’anno 2008 l’importo di 232,40 per la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall’art. 8 - comma 2 - del Decreto Legislativo 30.12.1992, n° 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della legge 23.12.1996, n. 662, come stabilito con la deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 27.12.2001;

 

(Omissis).