PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE7 per mille per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo e soggette all’imposta di soggiorno (D.P.G.R. 23.12.1982, n. 9/L), i cui proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione non hanno la residenza o la sede legale nel Comune.