OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ALIQUOTA PER L'ANNO 2007

 

PREMESSO:

Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, emanato per l'attuazione della delega predetta;

Visto il Capo I del Decreto che istituisce, a partire dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

Visto l'art. 6 del Decreto - così come rinnovellato dall'art. 3 comma 53 della Legge 23 dicembre 1996, n.ro 662 - il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, elevabile fino al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

Visto il Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione n.ro 78 del 28.10.1998 come successivamente modificato;

Vista la possibilità di elevare oltre il minimo la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale;

Considerato che lo schema di bilancio in via di predisposizione fissa quale obiettivo per l’anno 2007 un introito I.C.I. di almeno Euro 1.770.000,00 al fine di garantire gli equilibri di bilancio e visto che tale importo, maggiore di quello previsto negli anni precedenti, trova la giustificazione nell’accresciuta base imponibile conseguente allo sviluppo urbanistico e all’attività di controllo e accertamento posta in essere dall’ufficio tributi negli ultimi anni;

 

Si propone di confermare per l'anno 2007 un'aliquota ICI del 5‰ da applicare all'ABITAZIONE PRINCIPALE e a tutti gli ALTRI FABBRICATI, un’aliquota del 6,5‰ da applicare alle AREE FABBRICABILI e una DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE pari a Euro 200,00 (lire 387.254);

Ritenuto opportuno maggiorare del due per cento, (con opportuni arrotondamenti a favore del contribuente) la misura dei limiti di reddito (imponibile ai fini IRPEF) che, accanto agli altri requisiti, danno titolo all’applicazione della ulteriore detrazione;

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. n.ro 04/L del 27.02.1995 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il nuovo Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001;

Visti gli artt. 26 c. 1 lettere a) e i) - 79 - 81 del T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige" e s.m.;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della L.R. 10/98, espressi:

- per la responsabilità tecnica-amministrativa e contabile:

dal Responsabile del Settore Ragioneria e Finanza;

Udite le dichiarazioni di voto;

Con la seguente votazione:

- favorevoli n. 11

- contrari n. 7 (Tomasin, Franceschini, Facheris, Consoli, Berloffa, Rosa, Moser A.)

- astenuti n. //

D E L I B E R A

 

1. di confermare, per l'anno 2007, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

2. di confermare a 200,00 (duecento) Euro (lire 387.254) l'importo della DETRAZIONE ANNUALE prevista dalla legge (art.8 - 2° comma - D.leg.vo n. 504/92 e successive modificazioni) per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per i fabbricati ad essa assimilati ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento comunale e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di determinare per l'anno 2007 in 50,00 Euro (lire 96.814).= l'ulteriore detrazione (portando la detrazione ICI SULLA ABITAZIONE PRINCIPALE DA 200,00 Euro (lire 387.254) a 250,00 Euro (lire 484.068) prevista dall’art. 15 – comma 6 – della legge 24.12.1993 n.ro 537 e successive modificazioni a favore dei cittadini che abbiano i seguenti requisiti:

- Il beneficiario della detrazione dovrà possedere esclusivamente unica unità immobiliare nel territorio comunale classificata o classificabile catastalmente nelle cat. A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultra-popolare), A/7 (villini), A/11 (case tipiche del luogo) utilizzata direttamente come abitazione principale e purché abbia un valore catastale non superiore a 46.500 Euro (£. 90.036.555);

- Il beneficiario della detrazione dovrà possedere solo redditi derivanti da pensione sociale con riferimento all'intero nucleo familiare;

- Il beneficiario della detrazione dovrà appartenere a nucleo familiare come risultante da registro della popolazione residente il cui reddito (imponibile ai fini IRPEF) non superi complessivamente i seguenti importi:

nucleo familiare composto da 1 (una) persona Euro 10.988.=

nucleo familiare composto da 2 (due) persone Euro 12.559.=

nucleo familiare composto da 3 (tre) persone Euro 14.206.=

nucleo familiare composto da 4 (quattro) persone Euro 15.064.=

nucleo familiare composto da 5 (cinque) persone Euro 16.327.=

nucleo familiare composto da 6 a più persone Euro 17.568.=

- Il beneficiario della detrazione non dovrà possedere, con riferimento a tutti i componenti il nucleo familiare altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e di redditi dominicali aggiornati riferiti a terreni non edificabili per un ammontare non superiore a Euro 2.5 =;

- in caso di contitolarità sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da tutti i possessori, la detrazione viene suddivisa in parti uguali alla quota di destinazione ad abitazione principale, prescindendo dalla rispettiva quota di possesso dei singoli titolari;

- per persona a carico si fa riferimento all'art. 12 del T.U. sull'imposta di reddito;

- per reddito imponibile si deve intendere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o dai modelli rilasciati dai datori di lavoro o dagli Enti che erogano la pensione;

- l'aumento della detrazione viene applicato in sede di versamento dell'imposta senza alcuna istanza preventiva e il funzionario responsabile della gestione dell'I.C.I., in sede di verifica dei versamenti, richiede agli interessati la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'aumento della detrazione e/o si avvale dei dati verificabili presso gli Uffici competenti (Ufficio Tavolare, Catasto, INPS, ecc.) Qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta il contribuente perde il diritto alla agevolazione e si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dall'art. 14 del Decreto Leg.vo n. 504/92. Stessi interessi e sanzioni si applicano ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata o in base ai dati raccolti dall'Ufficio, non risultino in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'ulteriore detrazione.

  1. di dare atto che permane anche per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 1 comma 5 della L. 449/97, l'aliquota dell'uno per mille (1‰) a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o archittettonico localizzati nei centri storici ovvero, sempre all'interno dei centri storici, interventi rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata alle unità immobiliari per la durata massima di tre anni d’imposta consecutivi calcolati dalla comunicazione di inizio lavori. Le condizioni per poter godere delle agevolazioni sono le seguenti:

  1. Il proprietario dell’immobile deve essere titolare di una concessione edilizia per interventi di cui alla Legge n.ro 457/78 lettere c), d) ed e);

  2. la base imponibile ai fini ICI in tali circostanze è rappresentata dall’area fabbricabile su cui insiste l’edificio in ristrutturazione valutata secondo i valori commerciali;

  3. qualora il fine lavori, o l’utilizzazione di fatto avvenga prima dei tre anni anche nel corso del 2007, la base imponibile cambia e dal valore dell’area fabbricabile si ritorna alla rendita catastale ed alla conseguente aliquota ICI ordinaria del 5 per mille;

  1. di incaricare il Sindaco di far pervenire comunicazione delle aliquote stabilite per il 2007, insieme con copia del presente atto, al concessionario della riscossione;

  2. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 e s.m., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 54 c.3 bis - L.R. 1/93 e ss.mm. durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.