I.C.I.  ANNO 2008

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Le aliquote per l’anno 2008 sono:

-          aliquota agevolata per abitazione principale del 5,5‰

-          aliquota ordinaria per ogni altro immobile del 7‰

 

La detrazione Comunale spettante sull’imposta dovuta per l’abitazione principale è stata fissata in € 103,29.

La detrazione Statale è pari all’1,33 per mille della base imponibile. La detrazione statale, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si potrae la destinazione di abitazione principale; non si applica alle abitazioni di categoria A1, A8 e A9.

 

La  detrazione Comunale si eleva a € 335,70 nel caso in cui si verifichino le seguenti contemporanee condizioni

¨        che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze siano le uniche per le quali il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti d'imposta;

¨        che l'iscrizione al catasto edilizio urbano dell'unità immobiliare abitativa sia in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5;

¨        che il reddito percepito dal nucleo familiare del contribuente nell’anno 2007 e risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini dell’IRPEF, (prendendo a riferimento il reddito imponibile al lordo della deduzione per la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11 del TUIR), sia pari o inferiore ai seguenti limiti:

 

Composizione nucleo familiare

Limite pari al minimo vitale maggiorato del 50%

Limite per nuclei con familiare disabile

 (L. 104/1992)

Nuclei familiari composti di 1 persona

8.648,46

17.296,92

Nuclei familiari composti di 2 persone

12.107,84

24.215,69

Nuclei familiari composti di 3 persone

14.702,38

29.404,76

Nuclei familiari composti di 4 persone

16.432,07

32.864,15

per ogni persona in più aumentare di

1.729,69

3.459,38

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini della applicazione dell’aliquota agevolata e della detrazione è considerata abitazione principale l’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria;

Si considerano altresì abitazioni principali le pertinenze all’abitazione principale che rispettino le seguenti condizioni:

a)       non siano locate;

b)       siano possedute dal titolare della proprietà  del diritto reale sull’abitazione principale al cui  servizio e ornamento, durevole ed esclusivo, concorra la pertinenza ;

c)       che siano ubicate ad una distanza  dalla abitazione principale non superiore a mt. 300 calcolati sulla via più breve

d)       siano classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6 C/7  e nel numero massimo di una unità di C/2 e una unità di cat. C/6 oC/7

Resta fermo che la detrazione spetta solo per l’abitazione principale cui la pertinenza è asservita e si estende alla pertinenza nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo  della detrazione che non ha  trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale .

Si considerano altresì abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione le seguenti unità immobiliari:

e)       Abitazione, compresa la pertinenza come sopra definita, non locata, posseduta da soggetto anziano ultra sessantacinquenne ovvero disabile che detiene la residenza permanente in istituti di ricovero e cura.

f)         Abitazione non locata e posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da cittadino italiano residente all’estero e iscritto nel registro AIRE del Comune.

Si considerano abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta, ma non della detrazione:

g)       Abitazione e relativa pertinenza come precedentemente definita, locata con contratto concordato ex art. 4  Legge 431/1998;

h)       Abitazione, compresa la pertinenza, concessa in uso gratuito  a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) che vi abbiano stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbiano la loro effettivo dimora;

 

AUTOCERTIFICAZIONI

Per poter usufruire della riduzione della maggiore detrazione di € 335,70, nonché dell'aliquota agevolata prevista per le unità immobiliari locate con contratto concordato ex art. 4 L. 431/1998 e per quelle concesse in uso gratuito ai parenti,  i contribuenti debbono presentare all’Ufficio Tributi, entro il termine perentorio del 16 dicembre 2008, apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti. Qualora il beneficio sia usufruito da famiglie con presenza di persone portatrici di handicap, all’autocertificazione dovrà essere allegata anche copia del certificato di riconoscimento rilasciato ai sensi della Legge 104/1992 dal competente organo della A.S.L.

 

IMMOBILI INAGIBILI

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto  non   

  utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

  Si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari:

a)       per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a  

      cose o persone;

b)       nei quali solai, tetti di copertura, muri, pilastri od altre strutture verticali e orizzontali hanno

        subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone.

L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con opere di demolizione o consistenti interventi di risanamento e restauro.

Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

L’inagibilità o inabitabilità deve essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 o mediante idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi, ecc.) da allegare all’obbligatoria comunicazione di variazione ICI relativa all’anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità.

Il Comune si riserva di accertare la condizione di inagibilità o inabitabilità mediante perizia dell’Ufficio Tecnico Comunale a carico del proprietario. Per l’esecuzione di tale perizia potranno essere richiesti interventi di altri Enti esterni o di tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.

 

 

PAGAMENTO

Dall’anno 2008 i versamenti dovranno essere effettuati:

 

ACCONTO - entro il 16 Giugno 2008     

SALDO      - entro il 16 Dicembre 2008

 

sul c.c.p. n. 71717243  intestato a “Comune di Pontassieve Servizio Riscossione ICI Tesoreria”

 

In alternativa al pagamento presso gli uffici potali è possibile pagare anche mediante internet sul sito di Poste Italiane mediante addebito sul proprio conto corrente, se titolari di conto BancoPosta, o tramite carta di credito .

E’ possibile pagare anche mediante il Mod. F24

Il pagamento dell’ICI tramite Mod. F24 è gratuito per i contribuenti e può essere effettuato presso tutti gli sportelli bancari o postali e dei concessionari ovvero via internet con addebito in conto corrente. Utilizzando tale modalità di pagamento sarà possibile compensare crediti di altri tributi (IRPEF, IVA, ecc.) e contributi (INPS, INAIL, ecc.) per pagare l’ICI mentre non sarà possibile utilizzare crediti ICI per compensare altre imposte e contributi dovuti.

 

INFORMAZIONI E MODULISTICA

-          all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o all’Ufficio Tributi in orario di apertura al pubblico,

-          ai numeri telefonici dell’URP: 055/8360232 – 055/8360241 o al numero verde 800002200

-          ai numeri telefonici dell’ufficio Tributi: 055/8360262 – 055/8360263 – 055/8360269

-          al numero di fax: 055/8360285

-          alla casella di posta elettronica: entrate@comune.pontassieve.fi.it

 

 

U.O.C. FINANZIARIA – UFFICIO TRIBUTI

 

 

PROVVEDIMENTO N.  1/ICI  -  del 10 Marzo 2008

 

 

OGGETTO:   IMPOSTA COMUNALE  SUGLI IMMOBILI – ICI 2008

MODALITA’ APPLICATIVE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE

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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ICI

 

 

              Vista la deliberazione della G.M. n. 69 del 14/07/2005  con la quale  sono state attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta comunale sugli immobili;

 

            Premesso che con deliberazione della G.M. n. 18 del 02/03/2006 venivano approvate le tariffe e le detrazioni per l’abitazione principale da applicarsi per l’anno 2006;

 

            Preso atto che le detrazioni approvate con il suddetto atto, oltre alla detrazione ordinaria prevista dal D.Lgs. 504/1992, sono costituite da:

-         elevazione a € 335,70 della detrazione per l’abitazione principale in presenza delle seguenti contemporanee condizioni:

§         che l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze siano le uniche per le quali il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare sono soggetti d'imposta;

§         che l'iscrizione al catasto edilizio urbano dell'unità immobiliare abitativa sia in una delle categorie catastali comprese fra A/2 e A/5;

§         che il reddito percepito dal nucleo familiare del contribuente nell’anno 2005 e risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini dell’IRPEF, (prendendo a riferimento il reddito imponibile al lordo della deduzione per la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11 del TUIR), sia pari o inferiore al minimo vitale per l'erogazione dei servizi sociali per l'anno 2006 aumentato del 50%. Tali limiti di reddito sono raddoppiati qualora in famiglia siano presenti persone riconosciute portatrici di handicap ai sensi della Legge 104/1992;

 

Premesso      che   con       deliberazione    del      C.C.     n. 144      del 20.12.2007  venivano

approvate le modifiche al Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili e contemporaneamente venivano stabilite le agevolazioni da applicarsi dall’anno 2006;

              Preso atto che le agevolazioni approvate con il suddetto atto, sono costituite da:

 

-         applicazione dell’aliquota del 5,5‰ prevista per l’abitazione principale alle unità immobiliari locate con contratto concordato ai sensi della Legge 431/1998 ovvero contratti stipulati in base all’”Accordo territoriale sulle locazioni abitative per il Comune di Pontassieve” (art. 2, comma 3 e art. 5) stipulato fra le Associazioni degli inquilini e e le Associazioni dei proprietari in data 17 Maggio 2005;

 

-         applicazione dell’aliquota del 5,5‰ prevista per l’abitazione principale alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi abbiano stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e che via abbiano la loro effettiva dimora;

 

Visto che l’articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n .296 (Legge Finanziaria

2007) stabilisce che:

 

 “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1’ gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

 

            Ritenuto necessario approvare i modelli delle autocertificazioni da presentare entro la scadenza del 16 dicembre di ogni anno ai fini di documentare il possesso dei requisiti che danno diritto ad usufruire delle agevolazioni sopra ricordate;

 

              Visto il D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

 

D E T E R M I N A

 

 

1)   Definire nel modo risultante dall’allegato F al presente provvedimento i limiti di reddito del nucleo familiare anagrafico che concorrono a dare diritto alla maggiore detrazione I.C.I. per l’abitazione principale per l’anno 2008;

 

2)   Approvare i seguenti modelli di autocertificazione da presentare entro il 16 dicembre di ogni anno  per documentare il possesso dei requisiti che danno diritto ad usufruire delle agevolazioni ricordate nella premessa del presente atto:

 

-       Allegato A: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO ……….. 

                         DICHIARAZIONE PER LA FRUIZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE

 

-  Allegato B: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO ……….. 

                               DICHIARAZIONE PER LA FRUIZIONE  DELL’ALIQUOTA RIDOTTA

                               PER IMMOBILI CONCESSI AD USO GRATUITO A PARENTI DI

                               PRIMO GRADO IN LINEA RETTA

 

-  Allegato C: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO ……….. 

                               DICHIARAZIONE PER LA FRUIZIONE  DELL’ALIQUOTA RIDOTTA

                        PER IMMOBILI LOCATI

 

- Allegato D: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

          DICHIARAZIONE INAGIBILITA’ PER RIDUZIONE DEL 50%

          PER L’ANNO ……………..

 

- Allegato E:  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO ……….. 

           COMUNICAZIONE DI PAGAMENTO PER ALTRO CONTRIBUENTE

 

3)   Definire che, ai fini di cui al comma 11 dell’art. 3 della Legge 127/1997 e al comma 11 dell’art. 2 della Legge 191/1998, per dipendenti addetti a ricevere l’autocertificazione di cui al precedente punto 2 si intendono tutti coloro che, alla data della presentazione, sono in servizio presso l’U.O.S. Tributi dell’U.O.C.Finanziaria, presso l’U.R.P. e l’Ufficio Protocollo dell’U.O.C. Demografici-URP sia che siano assunti in posizione di ruolo che fuori ruolo ivi comprese le prestazioni di lavoro interinale.

 

 

IL FUNZIONARIO

RESPONSABILE DELL’I.C.I.

(Dott.ssa Paola Tinacci)