Determinazione aliquota anno 2006

Deliberazione n.715 adottata nella seduta del 28/12/2005


LA GIUNTA COMUNALE


VISTO l' art. 6 del D. Lgv. 504/92 così come sostituito dall' art. 3 e. 53 della Legge 23.12.1996n.662;

VISTO l' art. 3 e. 48 e seguenti della citata Legge 662/96 che ha rivalutato le rendite catastali urbane del 5 ed i redditi dominicali dei terreni del 25 ai fini dell' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTOl' art. 3 e. 55 della citata Legge 662/96 che ha sostituito 1' art. 8 del D. Lgv. 504/92 in tema di riduzioni e detrazioni dell' imposta che saranno oggetto di altra deliberazione Comunale;

VISTO l' art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001) che stabilisce il termine per deliberare le aliquote di imposta dei tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

RILEVATO che l' art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, come modificato dall' art. 6 del D. Lgs. 23 Marzo 1998 n. 56, stabilisce che il Comune determina le tariffe ai fini della approvazione del bilancio di previsione, individuando la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale al fine di mantenere e migliorare il livello dei servizi pubblici che il comune intende garantire alla cittadinanza;

VISTA la deliberazione n. 143 adottata da questa Giunta Comunale in data 11.3.2005 per l' attivazione dello sportello "Emergenza sfratti";

VISTO il decreto legge 13 settembre 2004, n. 240 "Misure per favorire l' accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431", convertito nella Legge 12 novembre 2004, n. 269, che ha previsto incentivi e agevolazioni fiscali per i proprietari di immobili locati, anche per il tramite di enti locali, a soggetti in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati;

RITENUTO di avvalersi della facoltà di differenziazione delle aliquote I.C.I., concesse dalle norme sopra richiamate, introducendo una aliquota agevolata a favore dei locatori che stipulano, con i rispettivi conduttori, su cui grava procedura esecutiva di sfratto, contratti, ai sensi dell'art. 2 commi 2-5-6 della legge 12 novembre 2004 n. 269;

RITENUTO , per i motivi esposti, che per l'anno 2006 sia necessario ed opportuno stabilire le seguenti aliquote I.C.I.:


VISTA la circolare 25/5/1999 n. 114 del Ministero delle Finanze (Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale Fiscalità Locale) che, evocando l'articolo 818 del Codice Civile, afferma che le alle pertinenze deve essere applicato lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale;

ATTESO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 48 e 172 del T.U. della Legge sull' ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, compete alla Giunta Comunale l' approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini della approvazione del bilancio preventivo;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l' applicazione dell' imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

DELIBERA

  1. Di stabilire, ai sensi dell' art. 6 del D. Lgs. 504/92 e successive modifiche e integrazioni, a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili per l' anno 2006, le seguenti aliquote I.C.I.:
    1. Aliquota ordinaria del 7 (sette) per mille per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui alla seguente lettera b);
    2. Aliquota agevolata del 4 (quattro) per mille per le unità immobiliari locate ai sensi dell'art. 2, commi da 2 a 6, del decreto legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito nella Legge 12 novembre 2004 n. 269;
  2. Di comunicare al Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi della Provincia di Grosseto la misura della aliquota di cui al punto precedente;
  3. Di incaricare l' Unità Org.va Tributi di trasmettere all' Ufficio del federalismo fiscale la presente deliberazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) D. Lgs. 506/99;
  4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
 
Determinazione detrazione per l'abitazione principale 2006

Deliberazione n.714 adottata nella seduta del 28/12/2005

LA GIUNTA COMUNALE


VISTO l' art. 8 del D. Lgv. 30 Dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche e integrazioni che demanda all' Amministrazione Comunale la determinazione dell' entità della detrazione da riconoscersi sull' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

CONSIDERATO che le aliquote relative all' Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l' anno 2006 sono fissate mediante altro atto deliberativo;

ATTESO che, in base al 3 comma del richiamato D. Lgv, l' importo della detrazione per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere elevato da £. 200.000 (pari a € 103,29) fino a £. 500.000 ( pari a € 258,23) nel rispetto degli equilibri di bilancio;

RITENUTO, avvalendosi della richiamata facoltà concessa all' Amministrazione Comunale, di determinare in € 150,00 (centocinquanta) la detrazione da riconoscere alla generalità dei titolari degli immobili adibiti ad abitazione principale;

CONSIDERATO che, nei confronti di alcuni cittadini ultrasettantenni residenti nel comune, risulta essere stato attivato da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) il riconoscimento previsto in favore dei soggetti disagiati di cui all'art. 38 della Legge 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2000);

RITENUTO socialmente significativo intervenire ulteriormente nei confronti della richiamata categoria di cittadini attraverso la riduzione dei tributi di competenza comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

Di determinare, nella misura unica di € 150,00 (centocinquanta) per l' anno 2006, la detrazione applicabile a ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione principale;

  1. Di stabilire che nei confronti dei soggetti passivi che versano nelle condizioni di cui all'art. 38 della Legge 28.12.2001 n. 448, la detrazione per l'abitazione principale è elevata fino a € 250,00 (duecentocinquanta);
  2. Di comunicare al Concessionario per la Riscossione dei Tributi per la provincia di Grosseto, e alle altre autorità competenti, le detrazioni stabilite ai precedenti punti;
  3. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali - Ufficio Federalismo Fiscale.
  4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.