Deliberazione C.C. n. __18____/_30/03/2009___

Il Consiglio Comunale

PREMESSO:

CHE l'art. 1 comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007),

modificando l'art. 6 – comma 1 – del D. Lgs. 504/92, ha attribuito univocamente al

Consiglio Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote I.C.I.

CHE l'adozione delle aliquote deve essere deliberata entro il termine previsto per la

data di approvazione del bilancio di previsione (art. 53, comma 16, della legge

23/12/2000 n. 388 finanziaria 2001).

RILEVATO che l’ art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, stabilisce che il Comune

determina le tariffe ai fini della approvazione del bilancio di previsione.

RILEVATO che il termine per l'approvazione del bilancio previsionale 2009 è stato

prorogato con Decreto Ministero degli Interni del 13 dicembre 2008 (pubblicato sulla G.U.

n. 3 del 05-01-2009) al 31 Marzo 2009.

VISTO il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 convertito con modificazioni nella Legge n°

126 del 24/07/2008 con il quale è stata introdotta l'esenzione I.C.I. per l'abitazione

principale, intendendo per abitazione principale: “quella considerata tale ai sensi del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad

esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di

entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale

A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8,

commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”.

VISTI l'art.1 comma 7 del D.L. n.93 del 27 Maggio 2008 e l'art.77-bis del D.L. n.112 del

25 Giugno 2008 convertito in Legge 06/08/2008 n.133, e quest'ultimo che, testualmente,

recita:”Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del

federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti

locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle

maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi

alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”.

VISTA la deliberazione n. 26 adottata dal Consiglio Comunale in data 31/03/2008 con la

quale sono state stabilite le aliquote I.C.I. e le detrazioni spettanti per l'abitazione principale

per l'anno 2008, come di seguito specificato:

Aliquota ridotta allo 0‰ per le unità immobiliari locate mediante contratti

stipulati ai sensi dell’art. 2, commi da 2 a 6, del Decreto Legge 13/09/2004

n. 240 convertito nella Legge 12/11/2004 n. 269,

Aliquota agevolata al 5‰ per le unità immobiliari locate mediante

contratti di tipo concordato stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge

431/98,

Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari destinate ad abitazione

principale (e relative pertinenze), e per le unità immobiliari concesse in

comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti di 1° grado) che vi

abbiano la residenza anagrafica al 01.01.2008, e vi abbiano stabilito la

propria dimora,

Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari catastalmente classificate

in Cat. C3 (Laboratori Arti e Mestieri) e D1 (Opifici) direttamente utilizzate

dal proprietario che vi svolga l'attività come risultante dalla visura camerale,

Aliquota maggiorata al 9‰ per le unità immobiliari non locate per le quali

non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.

Sono ricomprese nella presente fattispecie le unità immobiliari ad uso

abitativo tenute a disposizione, e quelle oggetto di locazioni saltuarie di

breve durata (complessivamente inferiore a sei mesi nel corso dell’anno),

Aliquota ordinaria al 7‰ per tutte le altre unità immobiliari compresi

terreni agricoli ed are fabbricabili,

Detrazione nella misura unica di € 150,00 (centocinquanta) per l’anno

2008, applicabile a ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione

principale,

Ulteriore Detrazione per l'abitazione principale fino a € 250,00

(duecentocinquanta) nei confronti dei soggetti passivi che soddisfino le

seguenti condizioni:

a) essere pensionati ultra-settantenni, il cui nucleo familiare, inteso

come da risultanze anagrafiche, presenti un Indicatore della

Situazione Economica Equivalente (Certificazione ISEE), non

superiore a € 8.000,00 (ottomila) se composto da un unico

componente ed ulteriori € 2.000,00 (duemila) per ogni componente

oltre il primo, con riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente

a quello di riferimento per l' I.C.I.,

b) l' abitazione principale e le sue eventuali pertinenze, siano gli unici

immobili di proprietà sull'intero territorio nazionale dei componenti il

nucleo familiare e non siano catastalmente classificate nelle categorie

A1 – A8 e A9.

CONSIDERATA non più applicabile la maggiore detrazione di € 250,00 in quanto rivolta

solo ai possessori di abitazioni in categorie catastali A2; A3; A4; A5; A6; A7 oggi esentate

dal tributo.

RITENUTO di dover fissare, rispetto a quanto stabilito per l'anno 2008, nell'01.01.2009 la

data di decorrenza della residenza anagrafica per poter usufruire dell'aliquota agevolata in

riferimento agli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti

di 1° grado).

RITENUTO dover confermare per quanto sopra esposto, le aliquote I.C.I. e la detrazione

per l'abitazione principale per l'anno 2009 con le stesse deliberate per l'anno 2008.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile sottoscritti ai sensi ex art. 49 D.Lgs. n.

267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli

Immobili (I.C.I.).

CONSIDERATO che il seguente provvedimento è stato esaminato dalla II Commissione

Consiliare nella seduta del 27/03/2009.

DELIBERA

1. Di confermare, per l’ anno 2009, le seguenti aliquote I.C.I.:

Aliquota ridotta allo 0‰ per le unità immobiliari locate mediante contratti

stipulati ai sensi dell’art. 2, commi da 2 a 6, del Decreto Legge 13/09/2004

n. 240 convertito nella Legge 12/11/2004 n. 269,

Aliquota agevolata al 5‰ per le unità immobiliari locate mediante

contratti di tipo concordato stipulati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge

431/98,

Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari destinate ad abitazione

principale (e relative pertinenze), e per le unità immobiliari concesse in

comodato gratuito ai parenti (ascendenti e discendenti di 1° grado) che vi

abbiano la residenza anagrafica all' 01.01.2009, e vi abbiano stabilito la

propria dimora,

Aliquota ridotta al 6‰ per le unità immobiliari catastalmente classificate

in Cat. C3 (Laboratori Arti e Mestieri) e D1 (Opifici) direttamente utilizzate

dal proprietario che vi svolga l'attività come risultante dalla visura camerale,

Aliquota maggiorata al 9‰ per le unità immobiliari non locate per le quali

non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.

Sono ricomprese nella presente fattispecie le unità immobiliari ad uso

abitativo tenute a disposizione, e quelle oggetto di locazioni saltuarie di

breve durata (complessivamente inferiore a sei mesi nel corso dell’anno),

Aliquota ordinaria al 7‰ per tutte le altre unità immobiliari compresi

terreni agricoli ed are fabbricabili.

2. Di confermare, nella misura unica di € 150,00 (centocinquanta) per l’ anno 2009, la

detrazione applicabile a ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione

principale.

3. Di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere all'Ufficio del federalismo fiscale

(presso il Ministero delle Finanze) la presente deliberazione per la pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale.

4. Di comunicare al Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi della Provincia

di Grosseto la misura delle aliquote e delle detrazioni di cui ai precedenti punti 1 –

2 .

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.