DELBERAZIONE N.222 DEL 15.12.2004

 

OGGETTO:Imposta comunale sugli immobili.Aliquote e detrazioni per l’anno 2005

 

 

 

 

 

La giunta comunale

 

 

Visto il D.Lgs 504/1992 con il quale è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI)

 

 

 

Visto l’art. 59 del D.LGS 446/1997 che prevede la facoltà per il Comune di disciplinare con regolamento alcuni aspetti applicativi dell’imposta comunale sugli immobili;

 

 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 25/01/1999 avente per oggetto “Approvazione del regolamento comunale per l’imposta comunale sugli immobili”;

 

 

 

Visto gli art. 42 comma 2 lettera f e 48 del D/LGS 267 del 18 Giugno 2000 che delineano il riparto di competenze fra Consigli e Giunta in materia di deliberazioni comunali;

 

 

 

Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica e contabile il responsabile del Servizio ragioneria Dott. Benvenuti Andrea, ai sensi dell’art. 49 del D/LGS 267/2000;

 

 

 

Con voti unanimi;

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

 

1)     di approvare per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) fissandone pertanto nella seguente misura:

 

abitazione principale, abitazione connesse in uso gratuito a parenti in linea retta, pertinenze dell’abitazione principale di gruppo catastale c/6 (con limitazione massima a numero 2) = 5,7 per mille.

 

Abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle conzioni definite dall’accordo stipulato a livello locale ai sensi dell’art. 2 della legge 431 del 9/12/1998 = 3.5 per mille altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili = 6,6 per mille abitazioni sfitte 8 per mille;

 

 

 

2)     di approvare le detrazioni per l’abitazione principale (estendendole ai sensi del regolamento ICI alle abitazione concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta) pari pertanto a euro 103.29 elevandole ad euro 180 in presenza delle seguenti condizioni:

 

a.     aver età superiore ad anni 60

 

b.     possedere il solo reddito da lavoro dipendente od assimilato di euro 15.000 annui per nuclei familiari di più persone o di euro 7500 per famiglia mononucleare, lordo imponibile ai fini IRPEF compresa 13° mensilità con esclusione del reddito dell’abitazione principale;

 

c.      non essere proprietari o titolari di diritti reali di godimento ovunque ubicati eccetto le pertinenze dell’abitazione principale, e possibilità di convivenza con familiari titolari di altri redditi purchè complessivamente il reddito non sia superiore a euro 7500.