-DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL TREDICI FEBBRAIO 2009-

 

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N.5 - OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E MODALITÀ APPLICATIVE PER L'ANNO 2009 - CONFERMA.=

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO   l'art. 1 del d.lgs. 504/1992, che istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che ha come presupposto il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato;

 

RICHIAMATI l'art. 5 -comma 1- e l'art. 6 del sopra citato d.lgs.;

 

VISTO  che in base a tali norme è necessario stabilire, con atto deliberativo, la misura dell'aliquota da applicare alla base imponibile (valore degli immobili), onde determinare l'ammontare dell'imposta;

 

VISTO  l'art. 42 del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, secondo il quale è demandata al Consiglio la competenza alla disciplina generale dei tributi;

 

VISTO,  altresì l’art. 1 - comma 156 - della legge 27.12.2006, n° 296, che restituisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine alla fissazione dell’aliquota del tributo ICI;

 

RITENUTO di dover tenere in considerazione, per l'individuazione dell'aliquota, le esigenze del bilancio comunale in relazione alle spese da sostenere per garantire i servizi ai cittadini, in particolar modo per permettere l'assunzione di nuovi investimenti per OO.PP., per migliorare l'erogazione dei servizi pubblici, per garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali prefissi dall'Amministrazione comunale, nonché per potenziare l'informatizzazione degli Uffici comunali;

 

VISTO   che l'Assessorato ai servizi sociali nell'ambito degli interventi di politica sociale a favore dei pensionati intende applicare agevolazioni in merito alle detrazioni previste per l'abitazione principale ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, rimodulando i requisiti reddituali da adeguarsi alle attuali pensioni minime;

 

RICHIAMATO l'art. 8 - comma 3 - del d.lgs. 504/1992, che permette di elevare l'importo relativo alla detrazione spettante per l'abitazione principale limitatamente ad alcune categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico;

 

RITENUTO, pertanto, di applicare una maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da euro 103,29 ad euro 154,94 per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

1)       pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di euro 6.715,00 annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico INPS al minimo (€. 13.430,00);

 

2)       possesso a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box) iscritti distintamente in catasto compresi gli immobili di cat. C/2 (magazzini) asserviti alla prima abitazione;

 

3)       il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

 

4)       non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto 1);

 

RITENUTO che, in considerazione delle agevolazioni come sopra concesse e anche ai sensi di quanto dettato dall'art. 8 - comma 3 - del d.lgs. 504/1992, per rispettare l'equilibrio di bilancio è necessario diversificare in aumento l'aliquota per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali;

 

RITENUTO, quindi, opportuno applicare l'aliquota differenziata del sei per mille per le abitazioni principali, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale “A” escluso la categoria “A10” (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in catasto, compresi gli immobili di cat. C/2 (magazzini) asserviti alla prima abitazione;

 

RITENUTO, altresì, di introdurre l'aliquota agevolata al 4 (quattro) per mille per i nuovi insediamenti produttivi che favoriscono l'occupazione, ai sensi dell'art.5 - comma 1, lett. f)- del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro;

 

VISTO   il decreto legge n° 93/2008, che introduce l’esenzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché per quelle concesse in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado, come disposto dal regolamento ICI in vigore, con esclusione delle abitazioni classificate A1, A8 e A9;

 

VISTO   il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, prescritti dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 30.12.1992, n° 504 e successive modificazioni;

 

CON DIECI VOTI FAVOREVOLI (Maggioranza) e CINQUE CONTRARI (Minoranza), su quindici consiglieri presenti e diciassette assegnati, resi palesemente,

D E L I B E R A

ms/09-CC05

 

di confermare le aliquote stabilite con la precedente deliberazione n° 8 del 28.02.2008, relativa all'ICI per l'anno 2008 e cioè:

 

1)       di stabilire nella misura del 7 (sette) PER MILLE l'aliquota da applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l'anno 2009, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

 

2)       di applicare una maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da euro 103,29 a euro 154,94 per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

 

a)       pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di euro 6.715,00 annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico INPS al minimo (€. 13.430,00);

b)       possesso a titolo di proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box);

c)       il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

d)       non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a);

 

3)       di applicare l'aliquota differenziata agevolata del 6 (sei) per mille per le abitazioni principali, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale “A” escluso la categoria “A10” (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in catasto, compresi gli immobili di cat. C/2 (magazzini) asserviti alla prima abitazione;

 

4)       di applicare l'aliquota agevolata al 4 (quattro) per mille per i nuovi insediamenti produttivi che favoriscono l'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del Comune;

 

5)       si rende applicabile, ai sensi e per gli effetti del decreto legge n° 93/2008, l’esenzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché per quelle concesse in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado, come disposto dal regolamento ICI in vigore, con esclusione delle abitazioni classificate A1, A8 e A9.

 

INFINE,                              IL CONSIGLIO COMUNALE

 

CON DIECI VOTI FAVOREVOLI (Maggioranza) e CINQUE CONTRARI (Minoranza), su quindici consiglieri presenti e diciassette assegnati, resi palesemente,

D I C H I A R A

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4 - del d.lgs. 18.8.2000, n° 267.