IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Esaminato il presente schema di provvedimento, in merito al quale sono stati espressi in sede di istruttoria i pareri di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00, resi favorevolmente in forma scritta ed allegati all’originale del presente atto;

Richiamato l’art. 6, comma 1, del d.lgs. 504/92 come modificato dal comma 156 della legge n. 296 del 27/12/06 (finanziaria 2007) ove è previsto che le aliquote ICI sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale;

Richiamato il comma 169 della legge n. 296 del 27/12/06 (Finanziaria 2007) “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statalii per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1’ gennaio dell’anno di riferimento.”;

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 19/03/07 con il quale è fissato al 30/04/07 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di esercizio 2007;

Richiamata la delibera G.C. n. 52 del 12/03/2004 che determinava le seguenti aliquote:

aliquota

Tipologia imponibile

5,7 ‰

-   abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

-   soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

-   abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea diretta, ascendenti o discendenti, entro il 1^ grado purché i medesimi vi abbiano la residenza anagrafica e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto.

6,3‰

-   unità immobiliari ad uso di abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto.

7,00‰

-   unità immobiliari ad uso di abitazione possedute dal soggetto passivo in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

-   unità immobiliari ad uso di abitazione non locate e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

-   immobili diversi dalle abitazioni.

Richiamata la delibera C.C. n. 9 del 26/02/02 con la quale si determinava in € 155,00 l’importo della detrazione “per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed anche per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea diretta, ascendenti o discendenti, entro il 1^ grado purchè i medesimi vi abbiano la residenza anagrafica”;

Richiamato il comma 4 dell’art. 2 della legge n. 431 del 09/12/98 che stabilisce la possibilità per i comuni ad alta tensione abitativa di derogare, nella determinazione delle aliquote ICI, al limite massimo del 7‰  in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Vista la deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica del 13/11/03 che individua il Comune di Civitella in Val di Chiana come uno dei comuni ad alta tensione abitativa;

Ritenuto necessario al fine di incentivare l’affitto degli immobili, di determinare nel rispetto della normativa di cui ai punti precedenti, al 9,00 per mille l’aliquota ordinaria da applicare nel caso di immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Uditi gli interventi riportati nella trascrizione agli atti, allegata all’originale della delibera consiliare n. 30 adottata in data odierna;

Con 12 voti favorevoli e n. 5 contrari;

DELIBERA

 

1)   di approvare le aliquote e le detrazioni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato.

aliquota

Tipologia imponibile

5,7 ‰

-   abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

-   soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

-   abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea diretta, ascendenti o discendenti, entro il 1^ grado purché i medesimi vi abbiano la residenza anagrafica e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto.

6,3‰

-   unità immobiliari ad uso di abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto.

7,00‰

-   unità immobiliari ad uso di abitazione possedute dal soggetto passivo in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale e relative pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto;

-   immobili diversi dalle abitazioni.

9,00‰

-   unità immobiliari e relative pertinenze non locate per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

€ 155,00

-   detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed anche per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea diretta, ascendenti o discendenti, entro il 1^ grado purchè i medesimi vi abbiano la residenza anagrafica

 

Il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell’urgenza e, pertanto, alla stessa viene conferita l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione di risultato analogo al precedente.