IL CONSIGLIO COMUNALE

 

     PREMESSO:

 

Ø      che l'I.C.I. ‑ Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo 1, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

Ø      che l'art. 54 dei D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione dei bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

 

Ø      che il comma 156 dell’art. 1 della legge 27/12/2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007 ) stabilisce che dal 1° gennaio 2007 è competenza del Consiglio la determinazione delle aliquote  ICI;

 

Ø      che l'art. 4, comma 1, dei D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all'ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

Ø      che l'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 

Ø      che l'art. 2 comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per  i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo” ;

 

Ø      che con l’art. 1 del D.L.27 maggio 2008, n. 93 è stata disposta l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle ad essa assimilata dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto ad eccezione delle u.i.u appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 

       VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

 

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tributi del Comune;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizio finanziario e di ragioneria;

 

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

VISTO lo statuto comunale;

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

 

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

 

Con la seguente votazione

3

 

DELIBERA

 

1) di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’ I.C.I. - Imposta Comunale Sugli Immobili, in questo Comune,  con effetto dal 01 gennaio 2009 :

 

a)     7 ( sette ) per mille

 

Ø      per Aree Fabbricabili ;

Ø      per immobili adibiti ad alloggi, diversi dall’abitazione di residenza, per i quali non risulti stipulato un regolare contratto di locazione, comodato od uso gratuito di durata non inferiore ai 12 mesi nell’anno solare a persone residenti ;

 

b)     6 ( sei ) per mille

 

Ø      per la restante tipologia di fabbricati;

 

            2) di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ; tale detrazione è applicabile solo per le unita immobiliari urbane iscritte in catasto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

 

            3) di stabilire altresì in euro 200,00 la detrazione per abitazione principale per i soggetti del cui nucleo familiare faccia parte stabilmente un componente  portatore di handicap con gravità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 avente diritto all’indennità di accompagnamento. Per poter usufruire di detta detrazione agevolata i soggetti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione presso l’ufficio Tributi entro il 30 giugno dell’anno di imposta cui la detrazione si riferisce ;tale detrazione è applicabile solo per le unita immobiliari urbane iscritte in catasto nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

 

            4) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1 e nella definizione della detrazione di cui al capo 2 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio ;           

 

5) di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.  

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione

 

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 267/00.