Estratto del dispositivo della deliberazione n. 50 del 17 febbraio 2005 adottata dalla Giunta Comunale di Perugia  in materia di aliquote ICI e detrazioni per l’anno d’imposta 2005.
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- o m i s s i s -
DELIBERA
- di determinare le aliquote dell’imposta ICI  che saranno applicate  per l’anno  2005, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 30/12/1992 n. 504, nella seguente misura:
Aliquote:
1 - aliquota  per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale:                      5,00 per mille;
2 - aliquota per i fabbricati destinati ed effettivamente utilizzati per lo  svolgimento
     di attività commerciali ed artigianali censiti catastalmente alle cat. C/1-C/2-C/3:                   7,00 per mille;
3 - aliquota  per i fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale
     alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2 comma 3  della legge
     9/12/1998 n. 431:                                                                                                                                  5,00 per mille;
4 - aliquota  per i fabbricati destinati catastalmente ad abitazione e non locati per
     i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2
     anni, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 9/12/1998 n. 431:                                               9,00 per mille;
5 - aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini
      abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione (aliquota applica-
      bile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori):                                                   4,00 per mille;
6 – aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno
       (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori):                    4,00 per mille;
7 - aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti
     1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6:                                                                                                                                 7,00 per mille;
- di dare atto che per l’anno  2005 l’elevazione della detrazione d’imposta per abitazione principale (art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504) è stabilita da € 103,29 a € 140,00, ricorrendo per i contribuenti la seguente condizione:
L’aumento della  detrazione per abitazione principale fino a € 140,00 compete per unità immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione principale" possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo dell'anno precedente, riferito all’intero nucleo familiare anagrafico di convivenza, determinato secondo l'art. 8 del testo unico imposte sui redditi, al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previste dal medesimo testo unico, non risulti superiore ai seguenti limiti:
Per nuclei familiari composti da :
     - n. 1 persona :           €   14.200,00   
     - n. 2 persone :           €   16.800,00   
     - n. 3 persone :           €   19.400,00   
     - n. 4 persone :           €   22.000,00   
     - n. 5 persone :           €   24.600,00   
     - oltre n. 5 persone:    €   27.200,00   
-  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo  18/8/2000 n. 267.