(estratto Delibera C.C. n. 59 del 28.3.2008)

D E L I B E R A

- di approvare le aliquote dell’imposta ICI  che saranno applicate per l’anno  2008, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, nelle seguenti misure:

Aliquote:

1 - aliquota  per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale:               5,00 per mille;

2 - aliquota  per le unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione, non utilizzate dal

     dal soggetto passivo o dai suoi familiari  e non locate e per  le  quali non  risultino essere

     stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del-

     la legge 9/12/1998 n. 431:                                                                                                   9,00 per mille;

3 - aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini

      abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione (aliquota applica-

      bile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori):                                                 4,00 per mille;

4 - aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno

       (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori):                        4,00 per mille;

5 - aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti

     1, 2 , 3 e 4:                                                                                                                       7,00 per mille;

- di dare atto che per l’anno  2008 l’aumento della detrazione d’imposta per abitazione principale (art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504) è confermato da € 103,29 a € 140,00, ricorrendo per i contribuenti la seguente condizione:

L’aumento della  detrazione per abitazione principale fino a € 140,00 compete per unità immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione principale" possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo dell'anno precedente, riferito all’intero nucleo familiare anagrafico di convivenza, determinato secondo l'art. 8 del testo unico imposte sui redditi, al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previste dal medesimo testo unico, non risulti superiore ai seguenti limiti:

Per nuclei familiari composti da :

     - n. 1 persona :              14.200,00   

     - n. 2 persone :              16.800,00   

     - n. 3 persone :              19.400,00   

     - n. 4 persone :              22.000,00   

     - n. 5 persone :              24.600,00   

     - oltre n. 5 persone:       27.200,00   

- di dare atto che dall’anno 2008 entra in vigore una ulteriore detrazione sull’I.C.I. per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nella misura dell’ 1,33 per mille della base imponibile, con oneri a carico dello Stato in termini di maggiori trasferimenti a titolo di rimborso del minore gettito dell’I.C.I. ordinaria;

- di trasmettere la presente deliberazione ai fini della pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, a norma delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97, introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs 506/1999, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16/04/2003;