PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

ANNO 2011

(Delibera Consiglio Comunale  n. 37 del 31 Maggio 2011  con la quale è stato approvato il B.P. 2011)

ALIQUOTE

Descrizione

Misura aliquota

a) Aliquota ordinaria.

7 per mille

b) Prima abitazione e sue pertinenze.

Esente

c) Prima abitazione e sue pertinenze facenti parte delle categorie catastali

A/1 (abitazioni di  tipo signorile),  A/8 (Ville) e A/9 (Castelli e palazzi eminenti);

5,7 mille

d) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado

(genitore-figlio/figlio genitore)  e sue pertinenze.

Esente

e) Immobili posseduti in aggiunta alla prima abitazione

7 per mille

f) Immobili ad uso abitativo, non locati, per i quali non risultino essere stati registrati

contratti di locazione da almeno due anni.

9 per mille

g) Immobili appartenenti alla Categoria  A10 (uffici e studi privati), D1 (opifici),

D7 (fabbricati uso industriale)  ed alla Categoria C3 (laboratori arti e mestieri).

6,5 per mille

h) Immobili appartenenti alla Categoria D relativi a nuovi insediamenti nelle aree industriali (primi due anni dalla data  di ultimazione del fabbricato

0,5 per mille

i) Immobili di cui alla precedente lettera, per il terzo anno

1 per mille

l) immobili concessi in locazione a canone agevolato regolarmente registrati.

0 per mille

m) immobili concessi in locazione per uso abitativo a studenti universitari.

2 per mille

n)  Detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, relativamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

€ 103,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE

h      L’esenzione ICI prevista per la prima casa e sue pertinenze non trova applicazione, come dispone l’art. 1 del D.L. n. 93/2008, nei confronti degli immobili destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti).

h      Per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio-genitore) l’esenzione ICI  è riconosciuta a condizione che l’immobile sia stato concesso in uso gratuito e che venga utilizzato quale abitazione principale.

h      La concessione in uso gratuito dell’immobile dovrà essere certificata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, da compilare sia da parte del soggetto concedente l’uso dell’immobile sia del soggetto beneficiario dello stesso, nel rispetto delle modalità che dovranno essere definite dal funzionario responsabile della gestione dell’ICI.