LA GIUNTA MUNICIPALE

 

D E L I B E R A

  1. di determinare per l’anno 2005, con effetto dal 1° Gennaio, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di cui al Titolo I, capo IV, del D.L.gs 30-12-1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del sette per mille;
  2. di dare atto per l’anno 2005 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dai parenti in linea retta entro il 1° grado è pari a € 103,29 così come previsto dall’art.8, comma 3, del D.Lgs. n.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  3. di significare che per le attività di accertamento e riscossione dell’ICI si richiamano le norme contenute nel decreto legislativo n.504/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni previste nei vigenti regolamenti comunali in materia ;
  4. di dare, altresì, atto che la presente imposta, quantificata per un importo presunto di Euro 130.000,00 troverà collocazione nel Bilancio 2005 alla Risorsa 010;
  5. di significare che tale importo non essendo a destinazione specifica va a finanziare la parte spesa nella propria generalità;
  6. di allegare copia della presente Deliberazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 ai sensi dell’art.172, unico comma, lett.e) del D.Lgs. n.267/2000;
  7. dare atto che la narrativa che precede s’intende qui riprodotta per intero;
  8. stante l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione, si dichiara la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.