1)-  di  riconfermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e per tutte le motivazioni in merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2006, nella misura unica del 6 (sei) per mille;

 

2)- di dare atto che per abitazione principale si intende oltre a quella nella quale il contribuente la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, ai quali è consentito portare in detrazione la somma non inferiore ad €. 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

3)- di elevare l’importo di € 103,29 fino a €. 206,58 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap certificati ai sensi dell’art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;

 

4)- di confermare con il presente atto la deliberazione di Giunta Comunale n°170 del 28/12/2005;