PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

D E L I B E R A

 

 

 

DI RICONFERMARE, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e per tutte le motivazioni in merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per l'anno 2010, nella misura unica del 6 (sei) per mille;

 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 27/5/2008 n. 93, convertito con modificazioni in Legge 24/7/2008, n. 126 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni. Sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992;

 

DI DARE ATTO che, l’art. 8 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, modificato con deliberazione consiliare n. 6 dell’8.2.2002, prevede che “per abitazione principale si intende oltre a quella nella quale il contribuente la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, ai quali è consentito portare in detrazione la somma non inferiore ad € 103,29 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”;

 

DI CONFERMARE la detrazione di € 206,58 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel cui nucleo familiare sono presenti portatori di handicap certificati ai sensi dell’articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;