ESTRATTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL COMUNE DI VEROLI - PROVINCIA DI FROSINONE IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L'ANNO DI IMPOSTA 2005.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 45 DEL 21/12/2004 AVENTE AD OGGETTO: "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2005".

 

Omissis

 

D E L I B E R A

  1. Di stabilire per l’anno 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili così come qui di seguito indicate:

A tal fine occorre presentare: una copia della denuncia inizio attività ovvero del permesso di costruire rilasciato dal competente settore comunale.

 

  1. Di confermare in Euro 103,29 l’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
  2. Di prevedere le agevolazioni relative alle pertinenze delle abitazioni principali come segue:

  1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  2. l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell’art. 43 del Codice Civile;
  3. l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
  4. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tale caso, l’equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all’UTE competente;
  5. l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche.

La detta detrazione spetta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD non superi Euro 10.000,00=.

La condizione di disabile al 100% con diritto all'accompagno deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A.S.L. da produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento.

La condizione di disabile al 100% con diritto all'accompagno deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A.S.L. da produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento.

 

  1. Di dare atto che ai sensi del comma 48 dell’art.3 della legge 662/96 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% a decorrere dall’01.01.1997.
  2.  

  3. Di modificare l'art. 5 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - nella nuova seguente formulazione:

Articolo 5

Detrazioni ed agevolazioni

  1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1 lettera d), del D.Lgs. 446/97, si considerano parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione che vi sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo della pertinenza avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
  2. E’ considerata abitazione principale per espressa previsione legislativa l’abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano abitualmente, ai sensi del secondo comma dell’art. 43 del Codice Civile; l’unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale come sopra indicato, del socio assegnatario; l’alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da Cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
  3. Ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

  1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che trasferisce la residenza presso un istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  2. l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come dimora abituale, ai sensi del citato comma secondo dell’art. 43 del Codice Civile;
  3. l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
  4. due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE competente regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tale caso, l’equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione all’UTE competente;
  5. l'abitazione di un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai componenti il nucleo familiare dello stesso, secondo le risultanze anagrafiche.

  1. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione dell’aliquota ridotta e/o detrazione d’imposta relative all’abitazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva e/o autocertificazione.
  2. La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, disabile al 100% che gode altresì dell'accompagno è elevata ad Euro 200,00.
  3. La detta detrazione spetta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD non superi Euro 10.000,00=.

    La condizione di disabile al 100% con diritto all'accompagno deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A.S.L. da produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento.

  4. La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata ad Euro 200,00 qualora il soggetto passivo sia disabile al 100% con godimento dell'accompagno o nel suo nucleo familiare vi sia un disabile, in linea retta discendente di primo grado (figlio/a), al 100% con godimento dell'accompagno. La detta detrazione spetta solo se il reddito complessivo del nucleo familiare risultante dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai modelli CUD non superi Euro 10.000,00=.
  5. La condizione di disabile al 100% con diritto all'accompagno deve essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A.S.L. da produrre unitamente al versamento in acconto dell'anno di riferimento.

  6. La detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata ad Euro 258,23 per le giovani coppie per il primo anno di matrimonio qualora le stesse si trovino in condizioni di disagio economico sociale comprovato dal modello 730 o modello unico o in presenza dei soli redditi di lavoro dipendente dai Modelli CUD per un reddito complessivo non superiore ad Euro 10.000,00=.
  7. I proprietari che usufruiscono dell'aliquota stabilita al 40/00, per interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazioni di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (Art. 1, Legge n. 449/97, comma 5), devono presentare la seguente documentazione: una copia della denuncia inizio attività ovvero del permesso di costruire rilasciato dal competente settore comunale.
  8. Di stabilire per l'anno 2005 i seguenti valori imponibili in relazione alle barie tipologie di aree fabbricabili del Piano Regolatore Generale secondo la graduazione di cui alla seguente tabella :

- R5 Lire 18.657 - Euro 9,64 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale e

Particolareggiato

- R5 Lire 21.530 - Euro 11,12 dalla concessione di edificabilità.

- R4 Lire 26.000 - Euro 13,43 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale e

Particolareggiato

- R4 Lire 30.000 - Euro 15,49 dalla concessione di edificabilità.

- R3 Lire 22.000 - Euro 11,36 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale e

Particolareggiato

- R3 Lire 25.500 - Euro 13,17 dalla concessione di edificabilità.

- R2 Lire 22.000 - Euro 11,36 dall'approvazione del Piano Regolatore Generale e

Particolareggiato

- R2 Lire 25.500 - Euro 13,17 dalla concessione di edificabilità.

- E1 Lire 4.333 - Euro 2,24 (solo terreni con sup. > 20.000 m2)

- E1 Lire 5.000 - Euro 2,58 (solo terreni con sup. > 20.000 m2)

fermo restando la validità di quanto previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 349/2000 per gli anni precedenti sulle zone "R" e per gli anni precedenti e successivi per le altre tipologie prese in considerazione dal medesimo atto.

 

  1. Di approvare quindi il nuovo testo del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili contenente la modificazione di cui sopra così come riportato nell'allegato "A" al presente atto.
  2. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

Di richiedere un chiarimento al Ministero delle Finanze circa la non assoggettabilità delle aree fabbricabili all'imposta alla luce della Sentenza della Cassazione - Sezione Tributaria - del 13/10-16/11/2004 n. 21644.

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