PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n 504, per la parte relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ss.mm.ii.;

Richiamato il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, Nº 446, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) l’approvazione dell’aliquota è di competenza del Consiglio Comunale; 

Vista la Legge n. 133 del 6 agosto 2008, in particolare l’art. 77-bis comma 30, che  testualmente recita “resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con Legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del D.L.27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 9.06.2010 ad oggetto “Determinazione dell’aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2010 – Proposta per il Consiglio Comunale”;

Considerato che per l’anno di imposta 2010, l’aliquota I.C.I. può essere determinata come di seguito:

·          Aliquota dell’Imposta I.C.I. nella misura del 7 (sette) per mille, per gli immobili diversi dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

·          Aliquota dell’Imposta I.C.I. nella misura del 5 (cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relativa pertinenza del soggetto passivo. Ai soli fini dell’applicazione della relativa aliquota del 5 per mille, è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e vi sono residenti anagraficamente.

A tal fine deve essere presentata al Comune entro il termine di scadenza della 1a rata, dichiarazione di assegnazione dell’immobile in uso gratuito completo delle indicazione del grado di parentela;

·          Aliquota dell’Imposta I.C.I. nella misura del 5 (cinque) per mille per gli Immobili destinati a negozi - botteghe - autorimesse ad uso commerciale purché accatastati con il Codice C1 i negozi, con il Codice C3 le botteghe e con il Codice C6 le autorimesse ad uso commerciale, in cui il proprietario eserciti direttamente l’attività anche come legale rappresentante o amministratore di Società. Tale aliquota vale per un solo immobile ad uso commerciale nell’ambito del territorio comunale. L’applicazione dell’aliquota agevolata deve risultare da apposita dichiarazione da comunicare al Comune entro il termine di scadenza della 1a rata dell’anno di riferimento;

·          Detrazioni ed agevolazioni per l’abitazione principale del soggetto passivo dell’Imposta:

-          La detrazione dell’Imposta dovuta per l’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad Euro 103,29;

-          Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell’Imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo di Euro 103,29 per:

A)       Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno n. 2 (due) anni alla data del 1° gennaio 2010;

B)      Inoccupati che abbiano perso l’indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell’anno 2009;

C)      Lavoratori in mobilità da oltre sei mesi, alla data del 01.01.2010;

D)      Lavoratori in cassa integrazione, alla data del 01.01.2010;

E)      Nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto con invalidità non inferiore al 75%, certificata dalla ASL competente;

F)       Coloro che abbiano compiuto 65 anni di età entro l'anno 2009;

PER POTERE FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA (EURO 103,29) È NECESSARIO CHE:

-          Nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda  altre unità immobiliari sul territorio nazionale;

-          Il reddito dell’intero Nucleo Familiare non superi la somma di Euro 9.296,22, incrementata di Euro 1.032,91 per ogni componente in più rispetto  al proprietario, ad  eccezione di quanto elencato al punto E) il cui reddito annuale è elevato ad Euro 14.460,79;

Viene, inoltre, riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 103,29 a quei proprietari che, per i motivi di anzianità o di infermità, siano residenti presso un Istituto di Ricovero Sanitario, a condizione che l’immobile in parola  non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo Nº 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con Votazione resa in forma palese e per appello nominale il cui esito risulta di seguito riportato:

-          Voti favorevoli 11  (undici) (Magliocca, Iannarilli, D’Onorio, Pongelli, Frusone, Ricciotti, Magliocchetti, Graziani, Mastracco, Maggi, De Santis)

-          Voti contrari   9  (nove) (Santoro, Cittadini, Caponera, Rapone, Gizzi, Di Fabio, Marucci, Lisi, Cianfrocca)

 

D E L I B E R A

1) La premessa è parte integrante della presente deliberazione;

2) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta I.C.I. per l’anno 2010:

a)       l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno di imposta 2010 è stabilita nella misura del 7 (sette) per mille;

b)       Aliquota dell’Imposta I.C.I. nella misura del 5 (cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con relativa pertinenza del soggetto passivo. Ai soli fini dell’applicazione della relativa aliquota del 5 per mille, è considerata abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale e vi sono residenti anagraficamente. A tal fine deve essere presentata al Comune, entro il termine di scadenza della 1a rata, dichiarazione di assegnazione dell’immobile in uso gratuito completo delle indicazione del grado di parentela;

c) l’aliquota dell’Imposta I.C.I. sugli immobili destinati a negozi, botteghe, autorimesse ad uso commerciale è stabilita nella misura del 5 (cinque) per mille, alle condizioni e con le limitazioni previste nella parte premessa che qui si richiamano;

3)       è approvato, in relazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’Imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto:

-          La detrazione dell’Imposta dovuta per l’unità  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è pari ad Euro 103,29;

-          Ulteriore detrazione, a richiesta del soggetto passivo dell’Imposta, con domanda da presentare entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, di un importo di Euro 103,29 per:

G)      Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno n. 2 (due) anni alla data del 1° gennaio 2010;

H)      Inoccupati che abbiano perso l’indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso dell’anno 2009;

I)         Lavoratori in mobilità da oltre sei mesi, alla data del 01.01.2010;

J)       Lavoratori in cassa integrazione, alla data del 01.01.2010;

K)      Nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto con invalidità non inferiore al 75%, certificata dalla ASL competente;

L)       Coloro che abbiano compiuto 65 anni di età entro l'anno 2009;

PER POTERE FRUIRE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI SOPRA (EURO 103,29) È NECESSARIO CHE:

-          Nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale;

-          Il reddito dell’intero Nucleo Familiare non superi la somma di Euro 9.296,22, incrementata di Euro 1.032,91 per ogni componente in più rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto K) il cui reddito annuale è elevato ad Euro 14.460,79;

Viene, inoltre, riconosciuta, sempre relativamente alla prima casa, una detrazione base di Euro 103,29 a quei proprietari che, per i motivi di anzianità o di infermità, siano residenti presso un Istituto di Ricovero Sanitario, a condizione che l’immobile in parola non sia stato dato in locazione, previa presentazione di apposita domanda entro il termine previsto per il pagamento della prima rata, con allegato certificato di degenza o di ricovero;

ai fini delle disposizioni contenute nella presente deliberazione, il riferimento al Nucleo Familiare deve intendersi quello risultante dai registri anagrafici del Comune.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con distinta votazione, espressa per alzata di mano il cui esito risulta di seguito riportato:

-          Voti favorevoli 11  (undici) (Magliocca, Iannarilli, D’Onorio, Pongelli, Frusone, Ricciotti, Magliocchetti, Graziani, Mastracco, Maggi, De Santis)

-          Voti contrari   9  (nove) (Santoro, Cittadini, Caponera, Rapone, Gizzi, Di Fabio, Marucci, Lisi, Cianfrocca)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.