PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

INFORMAZIONI SULL’I.C.I.

 

ANNO 2008

 

IL COMUNE DI FORMIA INFORMA:

 

con deliberazione n. 15 adottata nella seduta del 17 marzo 2008,

il CONSIGLIO COMUNALE ha deliberato, per l’anno 2008, le seguenti aliquote I.C.I..

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

……..OMISSIS……

 

DELIBERA

 

…..OMISSIS…..

 

1.      di determinare per l’anno 2008 l’aliquota I.C.I., per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo, al 4 per mille. Pertanto, riepilogando, la situazione per l’anno 2008 è la seguente:

 

a)     4 per mille in favore delle unità immobiliare destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto (art,6 del Regolamento ICI);

Parimenti è applicata l’aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari delle unità immobiliari che stipulano i contratti di fitto in base al contratto tipo, di cui all’accordo stipulato in data 2.12.2004 e sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali dei proprietari e degli inquilini;

b)     5,75 per mille in favore delle unità immobiliari che possedute in aggiunta all’abitazione principale sono concesse da persone fisiche in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° (primo) grado (genitori e figli) a condizione che l’unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale, con esclusione della detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Al fine di usufruire della aliquota agevolata, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, con le modalità ed entro il temine previsto  per la presentazione delle dichiarazioni ICI, apposita comunicazione al Dipartimento Entrate, con indicazione delle generalità dell’occupante che utilizza a titolo di abitazione principale l’immobile.

c)      7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

 

2.      Dare atto che dall’imposta dovuta l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui alla lettera a) del punto 2) si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di € 103,.29 (centotre/29) rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

·        di dare atto, altresì, che  ai sensi dell’art.1 comma 5 della legge finanziaria 2008 n. 244 del 24 dicembre 2007,  dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, comunque non superiore a € 200,00 che viene fruito fino a concorrenza del suo ammontare  ed è rapportato al periodo d’imposta durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Questa ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

STRALCIO DI DELIBERAZIONE CONFORME ALL’ORIGINALE

 

FORMIA, 17 MARZO 2008

L’Assessore alle Finanza

 (Dr. Antonio Sparagna)

COMUNE DI FORMIA

 

 

 

 

(Provincia di Latina)

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI I.C.I.

 

ANNO   2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICI -  ANNO 2009

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ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA E SUE PERTINENZE: con  Decreto Legge  n. 93/2008 pubblicato nella G.U. n.124 del 28 maggio 2008, è stata disposta l’abolizione dell’imposta comunale sugli immobili  per le  unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo ( cd. prima casa ),  ad eccezione di quelle di categoria catastale A1-A8 - A9.

Sono, altresì, esclusi dall’imposta comunale sugli immobili le  loro pertinenze, più precisamente il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina ubicati nella stessa unità immobiliare o complesso immobiliare nel quale è ricompresa l’abitazione principale.

L’esenzione opera anche nei confronti dei soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultino assegnatari della casa coniugale, a condizione che gli  stessi non siano  titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad  abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.                                                

 

CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO: non è riconosciuta l’esenzione dall’imposta alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato per le quali continua ad essere riconosciuta la sola detrazione di base di cui all’art. 8, comma 2° del d.lgs. n.504/92 a condizione che non risultino locate.

 

 

INFORMAZIONI PER IL VERSAMENTO:

 

Come si esegue il versamento?

L’imposta  deve essere versata utilizzando gli appositi moduli di c/c postale n. 88734355 intestati a:

 “EQUITALIA GERIT S.p.A. Servizio Riscossione Tributi – via A. Diaz. 16 - 04100 LATINA”, che possono essere presentati:

- a tutti gli uffici postali;

- agli sportelli della Soc. EQUITALIA GERIT S.p.A.;

Inoltre è possibile provvedere al pagamento dell’imposta tramite il mod. F24 secondo le modalità  previste con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26.04.2007.

Quando si effettua il versamento?

Il versamento deve essere eseguito in due rate:

• la prima rata entro il 16-06-2009, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

• la seconda rata entro il 16-12-2009, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno 2009, dell'imposta dovuta per l'intero anno.

ArrotondamentI e versamenti spontanei di modesto ammontare: il  versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il  versamento spontaneo dovuto alla prescritta scadenza è versato avendo riguardo al limite di Euro 2,00 fino a concorrenza del quale il tributo stesso non è dovuto. Detto limite non deve, in ogni caso, intendersi come franchigia ed è riferito al tributo dovuto per l’intero anno d’imposta. Pertanto, in caso di pagamento rateale del tributo, il limite stesso non si applica alla singola rata.

 

 

 

ALIQUOTE ICI:  per l’anno 2009  sono state confermate le aliquote ICI vigenti nell’anno 2008 approvate con deliberazione del C.C. n. 15 del 17 marzo 2008,  così  come di seguito:

ALIQUOTE:

·        4,00 per mille in favore delle:

-         unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

-         unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;

-         unità immobiliari  per le quali risultano  stipulati   contratti d’affitto in base all’accordo sottoscritto  in data 02.12.2004  con le Organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini secondo il disposto dell’art.2 comma 3° della legge n. 431/98;

·        5,75 per mille in favore delle unità immobiliari che, possedute in aggiunta all’abitazione principale, sono concesse da persone fisiche in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il I°grado (genitori e figli) a condizione che l’unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale, con esclusione della detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Al fine di usufruire dell’aliquota agevolata, gli interessati sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, con le modalità ed entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni ICI, apposita comunicazione al Dipartimento delle Entrate, con indicazione della generalità dell’occupante che utilizza a titolo di abitazione principale l’immobile;

·        7,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

 

DETRAZIONE:

-         Euro 103,29 per l’abitazione principale e sue pertinenze che viene fruito fino a concorrenza dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento;

-         deve essere rapportata al periodo dell' anno in cui l'unità immobiliare è effettivamente  utilizzata come abitazione principale (Risoluzione n. 1/dpf del 31.01.2008);

-         spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.

 

Per  "abitazione principale" deve intendersi:

-          quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e  suoi familiari hanno la  dimora  abituale che si identifica, salvo prova contraria, con la  residenza anagrafica.

 

 

SOGGETTI PASSIVI:

I soggetti passivi dell’imposta sono:

-         Il proprietario degli immobili;

-         Il titolare di un diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;

-         Il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria;

-         Il concessionario di beni demaniali.

 

 

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2008: è soppresso l’obbligo della dichiarazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. Ne consegue che i contribuenti non avranno più l’obbligo di presentarla  in quanto il Comune acquisirà le informazioni attraverso il Sistema di Interscambio con l’Agenzia del Territorio, fatti salvi i casi  in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali non siano  immediatamente applicabili  le procedure informatiche stesse.

 

 

VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI: per i fabbricati la base imponibile   è così determinata:

• fabbricati di categoria catastale A, C, (escluse A/10 e C/1): rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 100;

• fabbricati di categoria catastale B: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 140;

• fabbricati di categoria A/10: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 50;

• fabbricati di categoria C/1: rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per 34;

• fabbricati di categoria D: rendita catastale, definitiva (o presunta solo se l'immobile non appartiene ad un'impresa), moltiplicata per 50.

Se al fabbricato non è mai stata attribuita una rendita, e se è posseduto interamente da impresa e distintamente contabilizzato, il valore è dato dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti annualmente fissati con decreto ministeriale.

Attenzione:  la rendita catastale (anche presunta) dei fabbricati deve essere aumentata del 5%).

Per le aree fabbricabili   il valore venale è quello  in comune commercio al 1/1/2008.

Il DL 203/2005 ha definitivamente chiarito che un’area è considerata fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio sulla base dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

I fabbricati di categoria  E sono esenti dall’imposta.

Attenzione: nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Detti immobili non possono più essere accatastati nella categoria E, quindi devono essere dichiarati in catasto con apposita variazione da presentare entro   Per effetto della variazione catastale, gli immobili saranno collocati in una diversa categoria e quindi saranno assoggetti all’applicazione dell’imposta ICI.

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni ed assistenza:

l’Ufficio I.C.I., ubicato a  Formia  in Via Vitruvio 190, è aperto al pubblico durante il seguente orario:

il lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00, il martedì dalle 16.00 alle 18.00.

E’ possibile ricevere informazioni contattando telefonicamente ai seguenti numeri:

-  0771/ 778417 – 0771/ 778336 - 0771 /778338 – 0771/ 778413

- fax 0771 / 771680

e-mail ici@comune.formia.lt.it .