COMUNE DI MARANO EQUO

Provincia di Roma

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 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 24.04.2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 16/03/2006, esecutiva a termini di legge, con la quale sono state determinate, per l'anno 2006, le seguenti aliquote e detrazioni:

·        aliquota nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

·        aliquota nella misura del 6 per mille per la seconda casa;

·        detrazione di € 115,00 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

RICHIAMATA

- la legge 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale al comma 156 dell’art. 1 stabilisce che, organo competente a deliberare in materia di aliquote ICI è il Consiglio Comunale;

 

- il comma 169, dell’art. 1 della medesima legge che prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

RICHIAMATO

- altresì il comma 173 dell’art. 1 della succitata legge Finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell’art. 8 del Dlgs 504/1992 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo ICI “..salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica”;

 

TENUTO conto della volontà di mantenere inalterata la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti possessori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

RITENUTO

- che è intendimento dell’Amministrazione Comunale prevedere un’agevolazione consistente in una ulteriore detrazione dell’imposta comunale sugli immobili fino ad euro 258,23 per l’abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di disagio  economico e sociale, in favore  di giovani coppie sposate negli anni 2005 e 2006, residenti anagraficamente presso l’immobile soggetto a detrazione, in possesso soltanto della prima casa e con reddito complessivo del nucleo familiare riferito all’anno precedente non superiore a euro 35.000,00 lordi annui imponibili ai fini IRPEF;

 

- che la facoltà di aumentare l’importo della detrazione è consentita ed espressamente prevista dal terzultimo comma dell’art 5. del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 1999 il quale recita che “il Comune ha facoltà di aumentare l’importo della detrazione con deliberazione annuale”…..”detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con la medesima deliberazione”;

 

ACQUISITI i prescritti pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.vo n. 267/2000;

 

VISTO

- Il Dlgs 30.12.1992 n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

- il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 1999;

-          

Discussione:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione procedendo a dare lettura della stessa.

 

Il consigliere Tomassi Ascenzio riferisce che i maggiori introiti dell’ICI devono essere spalmati su tutti i contribuenti onesti che pagano regolarmente.

 

Il consigliere Maturilli Paolo sottolinea che non si deve andare oltre quello che in data odierna è posto all’OdG.

 

I consiglieri comunali Brizi E, Gentile D., Brizi B.S. e Tomassi A. chiedono tutti contestualmente di modificare il punto della proposta della deliberazione che fa riferimento al “possesso “ con la parola “proprietà” e di elevare la detrazione ICI per le giovani coppie anche per quelle che si sposeranno  nell’anno 2007.

Tutti gli altri consiglieri presenti concordano.

Il consigliere Tomassi Ascenzio preannuncia il parere contrario sull’intera proposta in quanto l’agevolazione è economicamente irrisoria per le giovani coppie.

Vengono di seguito esplicitate le modifiche  alla proposta da sottoporre a successiva conseguente votazione:

 

- “che è intendimento dell’Amministrazione Comunale prevedere un’agevolazione consistente in una ulteriore detrazione dell’imposta comunale sugli immobili fino ad euro 258,23 per l’abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di disagio  economico e sociale, in favore  di giovani coppie sposate negli anni 2005 e 2006, residenti anagraficamente presso l’immobile soggetto a detrazione, in possesso soltanto della prima casa e con reddito complessivo del nucleo familiare riferito all’anno precedente non superiore a euro 35.000,00 lordi annui imponibili ai fini IRPEF”

 

Di modificare nel seguente modo:

 

-“che è intendimento dell’Amministrazione Comunale prevedere un’agevolazione consistente in una ulteriore detrazione dell’imposta comunale sugli immobili fino ad euro 258,23 per l’abitazione principale, in relazione a particolari situazioni di disagio  economico e sociale, in favore  di giovani coppie sposate negli anni 2005 e 2006 e 2007, residenti anagraficamente presso l’immobile soggetto a detrazione, proprietarie soltanto della prima casa e con reddito complessivo del nucleo familiare riferito all’anno precedente non superiore a euro 35.000,00 lordi annui imponibili ai fini;

 

Il responsabile del servizio Finanziario Dott.ssa Sebastiani Domenica presente nell’edificio del Comune viene appositamente convocata nella sala delle adunanze del consiglio comunale ed esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla modifica della proposta in oggetto.

 

Vengono sottoposte a votazione separatamente le due proposte di modifica con identico esito:

VOTAZIONE

PRESENTI: 13

FAVOREVOLI: 12

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 1 (Tomassi Ascenzio)

ESITO: Approvato

 

Successivamente si procede alla votazione sull’intera proposta di deliberazione così come modificata:

VOTAZIONE

PRESENTI: 13

FAVOREVOLI: 12

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 1 (Tomassi Ascenzio)

ESITO: Approvato

 

 

DELIBERA

 

1 - DI CONFERMARE, per l'anno 2007, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvate con deliberazione di G. C. n. 18 del 16/03/2006 per l’anno 2006:

a)      Aliquota nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b)      Aliquota nella misura del 6 per mille per la seconda casa;

 

2 - DI CONFERMARE, per l’anno 2007, in € 115,00 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

 

3 - DI ELEVARE  la detrazione dell’imposta comunale sugli immobili di cui al punto precedente fino ad euro 258,23 per l’abitazione principale in favore di giovani coppie sposate negli anni 2005, 2006 e 2007, entrambe residenti anagraficamente presso l’immobile soggetto a detrazione, proprietarie soltanto della prima casa e con reddito complessivo del nucleo familiare riferito all’anno precedente non superiore ad euro 35.000,00 lordi annui imponibili ai fini IRPEF;

 

4 – DI STABILIRE che per la fruizione dell’agevolazione sopra indicata il contribuente è obbligato alla presentazione di apposita autocertificazione, entro e non oltre il mese di giugno dell’anno di competenza, con indicazione dei dati identificativi catastali degli immobili interessati dal regime di agevolazione ai fini ICI e del possesso di requisiti specifici sopra indicati con particolare riferimento alla situazione reddituale;

 

5 - DI INCARICARE il responsabile del servizio finanziario dell’invio di copia della presente deliberazione per posta elettronica al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle politiche fiscali - all’indirizzo: dpf.federalismofiscale@finanze.it in attuazione alle istruzioni diramate con circolare n. 3/DPF del 16.04.2003.

 

6 – DI PREVEDERE che la presente deliberazione  venga affissa all’Albo Pretorio ed in altri spazi pubblici  al fine di garantirne adeguata pubblicità.

 

 

Di dichiarare il presente provvedimento a seguito di successiva e separata votazione dal seguente  esito

VOTAZIONE

PRESENTI: 13

FAVOREVOLI: 12

ASTENUTI: 0

CONTRARI: 1 (Tomassi Ascenzio)

ESITO: Approvato

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000