S.P.Q.R.

COMUNE DI ROMA

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 16 MARZO 2009 “Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’anno 2009”

 

(OMISSIS)                                                                 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

per le motivazioni indicate in premessa, delibera quanto segue:

 

         di determinare per l’anno 2009 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

 

A)     nella misura del 4,6 per mille, applicata nei casi seguenti:

 

a1) abitazioni principali per le quali non risulta applicabile l’esenzione di cui al Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008, n. 126. A tali unità immobiliari si applica, altresì, la detrazione di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 nella misura di Euro 103,29 rapportata al periodo di effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale;

 

a2) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia titolare dell’attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l’amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività.

Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d’imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell’attività e che alla stessa collaborino.

Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell’attività che si svolge nei locali soggetti all’imposta, sia il rappresentante legale o l’amministratore di tale società.

La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile

commerciale per ciascun soggetto passivo;

 

a3) ai terreni e agli altri immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio o a parenti ed affini entro il secondo grado.

Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l’attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado del titolare dell’attività e che alla stessa collaborino. Il conduttore dell’attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 58, comma 2 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446.

Restano comunque escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139/1998;

 

a4) unità immobiliari in cui viene esercitata l’attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite “negozio storico” in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e successive disposizioni attuative;

 

a5) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’art. 4 della succitata legge n. 431 del 1998;

 

B)      nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, nei confronti di soggetti che le utilizzino quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’art. 4 della succitata legge 431 del 1998;

 

C)      nella misura del 9,0 per mille:

 

c1) per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio 2009. In caso di soggetto passivo persona fisica, l’aliquota del 9,0 per mille si applica agli immobili diversi dalla prima unità immobiliare ad uso abitazione tenuta a disposizione del medesimo soggetto. Quest’ultima resta soggetta all’aliquota del 7 per mille. L’aliquota del 9,0 per mille non si applica all’unità immobiliare ad uso abitativo diversa dalla prima abitazione a disposizione del soggetto passivo persona fisica, che viene data in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale oltre il secondo grado che vi risiedono anagraficamente. A tale abitazione, nella misura di una sola unità per ciascun soggetto passivo, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille. L’aliquota del 9,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l’aliquota ordinaria;

c2) per le aree fabbricabili, con esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le medesime prima del decorso di cinque anni;

 

D)   le aliquote di cui ai punti a5) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti al 1° gennaio 2009 in regime di proroga.

Le aliquote di cui ai punti a5) e B) si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell’abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l’unità immobiliare ad abitazione principale di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell’abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille fino alla materiale riconsegna dell’alloggio.

Per poter beneficiare delle anzidette aliquote agevolate di cui ai punti, A, B e C, il soggetto passivo è tenuto a presentare, su supporto cartaceo, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota, oppure entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota nel caso di invio telematico, una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis comma 1, del Regolamento ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.

I soggetti passivi persone fisiche, in possesso di unità immobiliari abitative tenute a disposizione, soggette all’aliquota di cui al punto c1), sono tenuti alla comunicazione fintanto che persistano i requisiti per l’applicazione dell’aliquota ordinaria.

La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione, di cui all’art. 19, comma 3, del Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d’imposizione;

 

E)  sono esentati dall’Imposta Comunale sugli Immobili i proprietari di immobili ad uso abitativo locati, con procedure esecutive di rilascio per finita locazione, per la durata della sospensione differita sino alla data del 30 giugno 2009, ai sensi del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. L’esenzione è riconosciuta a condizione che i suddetti immobili siano locati a conduttori in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall’art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9: reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000,00 Euro, essere o avere nel nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento e non essere in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella Regione di residenza.

L’esenzione si applica, alle stesse condizioni, anche agli immobili locati a conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico o persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purché non dispongano di altra abitazione, né di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile.

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, come convertito con modificazioni della legge 18 dicembre 2008, n. 199.

L’esenzione di cui al punto E) concerne solo gli immobili interessati dalle procedure esecutive di rilascio, fatta eccezione per i casi relativi a provvedimenti esecutivi disposti a seguito di disdetta del contratto da parte del locatore, effettuata alla prima scadenza del contratto stipulato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

I soggetti, che usufruiscono della suddetta esenzione sono tenuti a presentare la dichiarazione ICI, nei termini previsti dall’art. 14 del Regolamento Comunale dell’ICI approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni, corredandola di apposita autocertificazione attestante la sospensione in atto delle procedure esecutive di rilascio.

 

       La Segreteria Generale comunica che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 20 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole all’unanimità.

 

(OMISSIS)