S.P.Q.R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 27 LUGLIO 2010 “Determinazione delle aliquote da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili e delle ulteriori detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’anno 2010”

(O M I S S I S)

Premesso che, con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

Che l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate proprie anche tributarie;

Che il Comune di Roma, avvalendosi della facoltà prevista dal citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, ha adottato il Regolamento in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

Che l’articolo 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispone che l’aliquota deliberata dal Comune può essere diversificata, ferme restando le misure minime e massime del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; che, inoltre, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

Che l’articolo 4 del Decreto Legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, prevede la possibilità di determinare un’aliquota, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

Considerato che l’articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, introduce, a decorrere dall’anno 2008, una norma di esenzione a favore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Che tale esenzione non opera per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso; ville; castelli e palazzi eminenti);

Che l’esenzione in esame opera, in virtù dell’articolo 818 del codice civile, anche in riferimento alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto e nei limiti previsti dal Regolamento Comunale ICI sopra menzionato;

Considerato inoltre che l’esenzione deve essere riconosciuta, ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.L. n. 93 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge;

Che nel concetto di “assimilazione” sono ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali;

Che ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 1992 sono assimilati ex lege alle abitazioni principali gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari – IACP regolarmente assegnati;

Che ai sensi dell’articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992 al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale è riconosciuto il medesimo beneficio previsto per l’abitazione principale, a condizione che non risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale;

Che, a norma dell’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche denominata Legge Finanziaria per il 1997, i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Che tale ultima ipotesi, già presente nel Regolamento vigente alla data del 29 maggio 2008, integra le ipotesi di assimilazione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

Che con Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili, il Comune ha assimilato alle abitazioni principali anche le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate e che, pertanto, ai sensi del citato Decreto Legge n. 93 del 2008, tali fattispecie possono godere del beneficio dell’esenzione dall’ICI;

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 77bis, comma 30, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Che, pertanto, nel rispetto delle disposizioni su menzionate occorre confermare anche per l’anno 2010 le aliquote ICI già disposte per l’anno di imposta 2009, approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale del 16 marzo 2009, n. 26;

Che, tuttavia, l’art. 14, comma 16, lett. g) del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, ha previsto per il Comune di Roma la possibilità di introdurre una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell’ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

Che, pertanto, limitatamente agli immobili non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni alla data del 1° gennaio 2010, si ravvisa l’opportunità di determinare nella misura del 10,0 per mille l’aliquota applicabile alle unità immobiliari destinate ad abitazione, tenute a disposizione, diverse dalla abitazione principale;

Considerato infine che il gettito ICI, previsto a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio 2010-2012;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

Visto l’articolo 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto l’articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;

Visti gli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 335 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni, con cui è stato approvato il Regolamento ICI per il Comune di Roma;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale 16 marzo 2009, n. 26;

Atteso che, in data 22 giugno 2010 il Dirigente Responsabile della U.O. Programmazione e Regolamentazione Generale delle Entrate ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente F.to: V. Napoli”;

Che, in data 22 giugno 2010 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha attestato ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettere h) ed i), del Regolamento degli Uffici e dei Servizi la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore F.to: A. Graziano;

Che, in data 22 giugno 2010 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: M. Salvi”;

Che sul testo della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi di cui in premessa, delibera quanto segue:

1. di determinare per l’anno 2010 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nella misura del 7 per mille ed operare sulla stessa le diversificazioni e riduzioni previste dalla normativa vigente, come segue:

A) nella misura del 4,6 per mille, applicata nei casi seguenti:

a1) abitazioni principali per le quali non risulta applicabile l’esenzione di cui al Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. A tali unità immobiliari si applica, altresì, la detrazione di cui all’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1992 nella misura di Euro 103,29 rapportata al periodo di effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale;

a2) unità immobiliari adibite a negozi e botteghe (categoria catastale C/1), a laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C/3) e autorimesse pubbliche (categoria catastale C/6), nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia titolare dell’attività che in tali locali si esercita, ovvero sia il rappresentante legale o l’amministratore della società di persone o a responsabilità limitata che è titolare di tale attività. Tale beneficio è esteso ai soggetti passivi d’imposta per la suindicata unità immobiliare che siano coniuge, parenti o affini entro il secondo grado, nonché al convivente more uxorio, del titolare dell’attività e che alla stessa collaborino. Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta, sia una società di persone o a responsabilità limitata e il titolare dell’attività che si svolge nei locali soggetti all’imposta, sia il rappresentante legale o l’amministratore di tale società. La suddetta aliquota agevolata può essere applicata ad un solo immobile commerciale per ciascun soggetto passivo;

a3) ai terreni utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola dal possessore, direttamente o come rappresentante legale di una società di persone o a responsabilità limitata, ovvero dati in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio o a parenti ed affini entro il secondo grado. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il soggetto passivo dell’imposta sia una società di persone o a responsabilità limitata e l’attività sia gestita direttamente dal legale rappresentante o amministratore, ovvero sia data in gestione gratuita al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti o affini entro il secondo grado del titolare dell’attività e che alla stessa collaborino. Il conduttore dell’attività persona fisica, deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 58, comma 2, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446. Restano comunque escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta le abitazioni che abbiano perso il requisito di ruralità, secondo le condizioni di cui al D.P.R. n. 139 del 1998;

a4) unità immobiliari in cui viene esercitata l’attività di vendita o di produzione e vendita al dettaglio, definite “negozio storico” in base ai requisiti di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 luglio 1997, n. 139 e successive disposizioni attuative;

a5) unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone fisiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, nei confronti di soggetti che la utilizzino quale abitazione principale, ovvero di studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal Decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 della succitata legge n. 431 del 1998;

B) nella misura del 6,0 per mille, per le unità immobiliari ad uso abitativo, i cui soggetti passivi siano persone giuridiche, per le quali siano stipulati o rinnovati contratti di locazione registrati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, nei confronti di soggetti che le utilizzino

quale abitazione principale, ovvero a studenti universitari regolarmente iscritti in istituti universitari pubblici o privati siti nel Comune di Roma e residenti in altro Comune, in base agli accordi definiti in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 della succitata legge n. 431 del 1998;

C) nella misura del 9,0 per mille:

c1) per le aree fabbricabili, con esclusione delle aree per le quali il soggetto passivo si impegna, previa apposita convenzione, a non alienare le medesime prima del decorso di cinque anni;

D) nella misura del 10,0 per mille:

d1) per le unità immobiliari destinate ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni al 1° gennaio 2010. In caso di soggetto passivo persona fisica l’aliquota del 10,0 per mille si applica agli immobili tenuti a disposizione diversi dall’abitazione principale. L’aliquota del 10,0 per mille non si applica alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, in possesso di soggetti passivi che svolgono quale attività esclusiva o prevalente la costruzione e/o la compravendita di immobili, per le quali si applica l’aliquota ordinaria;

E) Le aliquote di cui ai punti a5) e B) si applicano alle unità immobiliari, destinate ad abitazione, locate con contratto registrato, ai sensi ed alle condizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone), ed ancora operanti al 1° gennaio 2010 in regime di proroga. Le aliquote di cui ai punti a5) e B) si applicano oltre la scadenza del contratto di locazione e fino al materiale rientro in possesso dell’abitazione da parte del proprietario, nei casi in cui sia stata avanzata istanza di sfratto motivata dalla necessità di adibire l’unità immobiliare ad abitazione principale di parenti e affini entro il secondo grado. Negli altri casi di mancato rientro in possesso dell’abitazione a seguito di conclusione del contratto debitamente registrato, in presenza di istanza di sfratto, si applica l’aliquota ordinaria del 7 per mille fino alla materiale riconsegna dell’alloggio;

2. per poter beneficiare delle aliquote agevolate di cui ai punti, A), B) ed E), il soggetto passivo è tenuto a presentare una comunicazione, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi all’uopo richiesti, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di applicazione dell’aliquota, nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità previste dal Regolamento ICI. La mancata comunicazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento ICI, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta. La comunicazione vale sino al permanere delle condizioni previste; al cessare delle stesse, i soggetti passivi dovranno adeguare i versamenti alle normali condizioni d’imposizione.

(O M I S S I S)