DELIBERA

1. di modificare l’art. 15 del vigente regolamento I.C.I., approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 8 del 26 febbraio 2004 come seg ue:

“ART. 15: Equiparazione ad abitazione principale per quelle concesse in comodato gratuito a

parenti.

1. Ai sensi dell’art. 59, primo comma lettera e) del D.L.vo 446/97 , le abitazioni concesse in uso

gratuito a parenti in linea retta o collaterale fin o al secondo grado, sono equiparate alle

abitazioni principali, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza.”;

2. di confermare per il 2011 le stesse aliquote e agevolazioni deliberate per l’anno 2010

e precisamente:

- Aliquota ordinaria 6,8 %° (sei per otto per mille);

- Aliquota per l’abitazione principale e sue pertinenze 4,0%° (quattro virgola zero per mille)

limitatamente agli immobili di categoria A/1, A/8, A/9 e loro pertinenze e una per ogni

categoria catastale (un C2, un C6, un C7;)

3. di stabilire le seguenti agevolazioni:

3

a) Aliquota al 6%° (sei per mille) per gli opifici e le unità immobiliari destinate alle attività

commerciali site nel centro storico;

b) Aliquota al 2%° per i fabbricati siti nel centro storico i cui proprietari eseguano lavori

atti al recupero delle unità immobiliari dichiarate inagibili ed inabitabili, al recupero su

immobili di interesse storico e architettonico e per gli stessi, quei lavori svolti alla

realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali o utilizzazione dei sottotetti;

c) Aliquota al 2,00°% (due per mille) per le unità immobiliari destinate ad attività

commerciali i cui proprietari eseguano lavori per l’abbattimento delle barriere

architettoniche;

d) Aliquota al 3,4°% (tre virgola quattro per mille) per i fabbricati i cui proprietari

eseguano lavori di restauro delle facciate;

e) Aliquota allo 0,0°% (zero per mille) per le abitazioni concesse con contratti di locazione

rientranti nei criteri dell’accordo territoriale sottoscritto in da ta 09/03/2005 così come

modificato con delibera 403/2005 ed ulteriormente modificato con deliberazione di G.C.

n° 217 del 02/09/2008;

f) di considerare alla stregua di abitazione principale, le abitazioni concesse in uso gratuito

a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela ad esclusione delle

relative pertinenze, come dall’art 15 del vigente regolamento, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 26 febbraio 2004 e successivamente

modificato con la presente deliberazione;

g) I contribuenti potranno usufruire delle aliquote agevolate solo se le singole unità

immobiliari siano state dichiarate in catasto ed il cui classamento sia coerente con la

situazione di fatto così come disposto dall’art 1 comma 336 della legge 31 1/2004.

4. di stabilire la detrazione per l’abitazione principale in € 119,00;

5. di stabilire che sono calcolabili con l’aliquota ridotta al 4,00°% una pertinenza per

ogni categoria catastale (un C2, un C6, un C7);

6. di stabilire che i soggetti di cui al punto 3, lett. a, b, c, d, e, f della presente

deliberazione devono produrre apposita istanza, se non precedentemente prodotta, correlata

della documentazione che comprovi la situazione cui fanno riferimento entro e non oltre il 31

dicembre 2011;