ESTRATTO DELIBERA N. 10 DEL 12/02/2007

 

 

 

“ OMISSIS”

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE

 

D E L I B E R A

I. di confermare per l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’esercizio finanziario 2007, l’aliquota ordinaria in misura pari al 5,75 (cinquevirgolasettantacinque) per mille, per tutte le unità immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. n.504/1992, con effetto dal 1^ gennaio 2007;

 

2) di confermare quanto di seguito specificato:                      

 

I. Aliquote                                                    

 

*) aliquota agevolata da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore di proprietari che eseguono interventi diretti:

 

a) al recupero di unità immobiliari dichiarati inagibili o inabitabili: tre (3,00) per mille;

 

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: tre (3,00) per mille;

 

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: tre (3,00) per mille;

 

d) all'utilizzo di sottotetti: tre (3,00) per mille; 

             

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

III. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

“OMISSIS”