IL CONSIGLIO COMUNALE

 

.........."OMISSIS"...........

D E L I B E R A

 

1) di ridurre al 4,90 (quattrovirgolanovanta) per mille l’aliquota ordinaria per l’Imposta Comunale sugli Immobili per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, con effetto dal 1^ gennaio 2008;

 

2) di confermare, per l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’esercizio finanziario 2008, l’aliquota ordinaria in misura pari al 5,75 (cinquevirgolasettantacinque) per mille, per tutte le altre unità immobiliari, presupposto d'imposta ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.Lgs. n.504/1992, con effetto dal 1^ gennaio 2008;

 

3) di confermare  altresì quanto di seguito specificato:                      

 

I. Aliquote                                                           

 

*) aliquota agevolata, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore di proprietari che eseguono interventi diretti:

 

a) al recupero di unità immobiliari dichiarati inagibili o inabitabili: tre (3,00) per mille;

 

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: tre (3,00) per mille;

 

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: tre (3,00) per mille;

 

d) all'utilizzo di sottotetti: tre (3,00) per mille;                

 

II. Detrazioni

 

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

Le disposizioni di cui al precedente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

Per tutte le abitazioni principali di cui è titolare un soggetto d’imposta nel cui nucleo familiare sia presente un componente affetto da handicaps grave (pari al 100%) la detrazione viene elevata ad € 180,00.

Per poter usufruire della detrazione di cui sopra il soggetto passivo dovrà presentare al Comune la certificazione rilasciata dagli Enti competenti (Legge n. 104/1992).

 

Per tutte le abitazioni principali di cui è titolare un soggetto d’imposta che si trova in situazione di disagio economico-sociale la detrazione viene elevata ad € 180,00.

Per poter usufruire di suddetta detrazione il soggetto passivo in situazione di disagio economico-sociale, dovrà presentare al Comune la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate (D.Lgs. 31/03/1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. 3/05/2000 n. 130), ai fini della determinazione del reddito ISEE (Indicatore socio economico equivalente), previa delibera dell’organo esecutivo con la quale dovrà disciplinare i limiti del valore ISEE.

 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5  del D.lgs. n. 504/1992. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

 

4) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui ai punti 1), 2) e 3) nonché nella definizione della detrazione di cui al punto II sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

 

5) di riservarsi l'adozione di provvedimenti successivi, per l'iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.