DELIBERAZIONE N.07 DEL 30/03/2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO  che:

·        Il Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

·        l’art. 6, comma 1, del citato D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, c. 156, L. 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:

“1. L’aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.”

·        l’art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall’art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:

“1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.

1 – bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.”

·        L’art. 1, c.169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

·        L’art.1, comma 1, lett.s) n. 1, del D.Lgs. 15 diembre 1997, n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;

·        L’art. 1, comma 1, lett.u), dello stesso D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 58 del richiamato D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prescriveva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili;

·        la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003 ha stabilito le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;

VISTO  il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2000 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA l’opportunità di reiterare anche per l’esercizio 2007, gli effetti della propria deliberazione n. 10 del 04/04/2006 ad oggetto: “Art. 1 quater del vigente regolamento dell’imposta comunale immobili- individuazione soggetti d’imposta ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione” precisando anche, onde prevenire dubbi interpretativi, che i due requisiti economico e sociale devono essere posseduti dal soggetto d’imposta congiuntamente al fine di poter accedere alla maggiore detrazione per abitazione principale, pari ad €.258,23, ossia:

 - soggetti d’imposta, i cui redditi non superino €. 20.000,00 (come quantificato nella deliberazione di C.C. summenzionata), riferiti all’intero nucleo familiare, accertato sulla base delle risultanze anagrafiche (requisito economico).

- soggetti portatori  di handicap riconosciuti ai sensi della L. 104/92  oppure soggetti con invalidità riconosciuta al 100% dalle competenti autorità sanitarie locali (requisito sociale).

Di dare atto che detta maggiore detrazione non spetta nel caso in cui i soggetti siano ospitati in strutture pubbliche o private;

Di stabilire che i contribuenti interessati per poter beneficiare della maggiore detrazione di cui sopra dovranno far pervenire all’Ente entro e non oltre il 30/06/2007, apposita istanza, secondo il modello predisposto dall’Ufficio tributi del Comune di Casalincontrada;

Di stabilire che siano escluse dal beneficio dell’aumento della detrazione le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A/1 - abitazione di tipo signorile, A/7 – abitazione in villini, A/8 – abitazione in ville, A/9 – castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 12  del 13/03/2007, esecutiva ai sensi di legge,  avente ad oggetto:” Imposta comunale sugli immobili. Proposta al Consiglio Comunale delle aliquote e detrazioni per l’anno 2007”;

RITENUTO  di dover determinare le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell’imposta comunale sugli  immobili nella misura necessaria ad assicurare:

·        il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007;

·        il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;

·        il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario del bilancio;

RITENUTO altresì  di provvedere in merito, determinando per l’anno 2007 le aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili:

- Aliquota ordinaria  per abitazione principale                          5 per mille

- Aliquote per aree fabbricabili                                                 5 per mille

- Aliquota ordinaria altri fabbricati                                            5 per mille

 

-  Detrazione per abitazione principale                                                          €. 103,29

- Detrazione per abitazione principale  per i soggetti in particolare condizioni di disagio socio- economico  (giusta deliberazione di C.C. n.10/2006)             €. 258,23

CONSIDERATO che  al fine di assicurare l’equilibrio di bilancio e mantenere inalterate la quantità e qualità dei servizi, si rende necessario confermare al 5 per mille l’aliquota I.C.I per l’anno 2007, lasciando inalterate le detrazioni di cui sopra;

 

 

DELIBERA

 

1)      La premessa forma parte integrante del presente dispositivo;

2)      Di determinare, con riferimento all’esercizio finanziario 2007, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

- Aliquota ordinaria per abitazione principale                    5 per mille

- Aliquota per aree fabbricabili                                         5 per mille

- Aliquota ordinaria per altri fabbricati                   5 per mille

 

3)      Di determinare, altresì, per l’anno 2007, le seguenti detrazioni  dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

- Detrazione per abitazione principale                                                            €. 103,29

- Detrazione  per abitazione principale per i soggetti in particolare condizioni di disagio socio- economico  (giusta deliberazione di C.C. n.10/2006)             €. 258,23 ;       

 

4)      Di stimare, il gettito complessivo dell’Imposta comunale sugli immobili in €. 350.000,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2007;

5)      Di pubblicare, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto, dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett.s), n.1, del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003.

6)      Di disporre che l’ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;

7)      Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per  gli adempimenti di conseguenza.