ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 86 ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE DEL COMUNE DI LANCIANO (CH) IN DATA 22 FEBBRAIO 2005 IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO 2006, NONCHE’ DI DETRAZIONI E RIDUZIONI.

 

1. di determinare per l'anno 2006 l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I), prevista dall'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992. n. 504, nella misura del 6 per mille;

 

2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale, prevista dall'art.8 del D.Lgs. 504/92, nella misura di Euro 104,00;

 

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni  che la stessa non risulti locata;

 

4. di applicare la detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale nella misura di € 104,00, anche per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, genitori e figli;

 

5. di stabilire l'aliquota I.C.I., per l'anno 2006, in ragione del 2 per mille, a favore dei proprietari che effettuano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili, di immobili di interesse storico e architettonico ubicati nei centri storici;

Condizione per beneficiare dell'aliquota agevolata è la realizzazione degli interventi entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

 

6. di stabilire l’aliquota I.C.I., per l’anno 2006, in ragione del 4,5 per mille,  a favore dei proprietari di unità immobiliari locate a titolo di abitazione principale con contratto a canone concordato stipulato ai sensi dell’art. 2 comma  3  della Legge 9.12.98 n. 431.

Il locatore per beneficiare dell’aliquota agevolata deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione della locazione nonché quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’ICI.

Per usufruire  dell’aliquota agevolata è necessario presentare annualmente istanza al Comune, mediante autocertificazione.

 

7. di aumentare da 104,00 a € 300,00, comunque, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che compete per le abitazioni principali a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti

alle seguenti categorie:

 

A) Famiglie composte da più di cinque componenti - o nelle quali siano compresi  uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 74% - con reddito familiare imponibile, relativo all'anno 2005, non superiore ad € 18.000,00;

 

B) Pensionati con reddito familiare non superiore a € 12.000,00 di reddito imponibile anno 2005, in possesso del solo appartamento ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà del contribuente alla data del 1.1.2006. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

La nozione di famiglia, ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dal presente provvedimento, è quella risultante dal vigente ordinamento anagrafico;

 

C) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da € 104,00 a € 300,00 per tutte le unità immobiliare classificate in catasto A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

 

D) di fissare al 20.12.2006 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonchè la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della detrazione, nonché per l’applicazione della detrazione d’ imposta prevista per le abitazioni concesse in comodato d’uso dai proprietari a partenti di primo grado.

Il termine è perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiorazione. L'istanza e la relativa documentazione devono essere consegnate direttamente al Comune Ufficio URP ovvero a mezzo raccomandata semplice, fa fede la data del timbro postale. Le dichiarazioni devono essere rese con autocertificazione;

 

       E) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste.

 

 

Addì, 22 marzo 2006