DELIBERA G.C. N. 170 del 29/12/2006

                                   Determinazione delle aliquote e detrazioni ICI per l’anno 2007.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e successive modifiche ed integrazioni;

 

Preso atto che la nuova formulazione dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92 impone di stabilire l’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e consente di diversificarla, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Visto quanto dispone il regolamento per l’applicazione dell’ICI, adottato dal Consiglio comunale, ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Ravvisata la necessità di modulare le aliquote ICI, diversificandole per tipologia d’immobile, e di prevedere ulteriori detrazioni, limitatamente all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, per i contribuenti che versino in particolare situazione di disagio economico – sociale;

 

Ritenuto opportuno ridurre l’aliquota prevista per le sole abitazioni principali e relative pertinenze come meglio specificato nella parte dispositiva della presente;

 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, segnatamente l’art. 42, comma 1, lett. F) e l’art. 48;;

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione risultano preventivamente espressi “favorevoli” i pareri per la regolarità tecnica e per la regolarità contabileAcquisiti i necessari pareri di competenza di cui all'art.49 del d.lgs. n.267/2000;

 

Con voti unanimi;

 

D E L I B E R A

 

1.      Di stabilire per l’anno 2007, in riferimento alle motivazioni espresse in narrativa, le seguenti aliquote I.C.I.:

·        Aliquota del 5,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, in quanto parte integrante dell’abitazione principale di residenza, purché siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale ed a condizione che siano:

a)      Classificate e/o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto);

b)      Direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell’imposta per l’abitazione principale e, quindi, con l’esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

·        Aliquota del 6,00 per mille per tutti gli altri fabbricati non compresi nella precedente fattispecie;

·        Aliquota del 7,00 per mille per le aree fabbricabili;

 

 

 

2.      Di stabilire per l’anno 2007 le seguenti detrazioni limitatamente alle abitazioni principali:

 

a)      Detrazione di € 103,29 per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b)      Detrazione di € 150,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principali possedute da soggetti nel cui stato di famiglia è presente una persona con ridotta autonomia personale la cui situazione assume connotazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 05/02/1992, n. 104, e successive modifiche ed int., purchè sussista il riconoscimento di tale condizione da parte della Commissione Medica di cui all’art. 4 della medesima legge, ovvero per i soggetti con invalidità al 100% ed assegno di accompagnamento;

c)      Detrazione di € 150,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da soggetti il cui Indicatore della Situazione Economica (ISE) per l’anno di riferimento non sia superiore ad € 8.000,00 (ottomila);

d)      Detrazione di € 150,00  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da soggetti, facenti parte di nuclei familiari monoreddito, nel cui stato di famiglia è presente una persona interessata, nell’anno solare immediatamente precedente a quello di riferimento, per un periodo non inferiore a mesi sei, dalla CIG o dalla mobilità;

 

Le detrazioni di cui al punto 2, non sono cumulabili tra loro;

 

3.      Di stabilire che i soggetti che intendendano usufruire del beneficio della maggiore detrazione dovranno presentare al Comune di Monteodorisio – Ufficio Tributi, pena la decadenza del beneficio, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della rata a saldo (16 dicembre 2007), apposita autocertificazione nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari – sotto la propria responsabilità – il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio, accompagnata da:

·        Certificato in originale, o copia conforme, attestante l’handicap in situazione di gravità di cui alla legge 104/92 – art. 3 comma 3 – o attestante l’invalidità al 100% con accompagnamento, per la detrazione di cui al punto 2, lettera b);

·        Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE), in corso di validità, per la detrazione di cui al punto 2, lettera c);

·        Idonea attestazione INPS, in originale o copia autenticata, atta ad evidenziare lo stato di appartenenza alle liste di mobilità o alla CIG, per la detrazione di cui al punto 2, lettera d);

L’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere controlli sulla sua veridicità. Nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

 

4.      Di confermare, per l’anno 2007, i valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili, deliberate con delibera di Consiglio comunale n. 13  del 29/04/2002.