DELIBERA di C.C. N. 2 DEL 26.02.2007

 

 Si da atto che sono presenti n. 3 Assessori esterni  Cianfrone Domenico, Orsatti Vincenzo e Luciani Giuseppe;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 istitutivo dell'imposta comunale su gli immobili, e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto l’art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che dal 1° gennaio 2007  l’organo competente ad approvare le aliquote e le detrazioni dell’ICI è il Consiglio comunale;

 

Dato atto:

 

- che ai sensi dell'articolo 6 del citato Decreto Legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'articolo 3 comma 53 della Legge 662/1996, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tali limiti con riferimento alle tipologie di immobili o agli alloggi non locati;

 

- che ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992 dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare €. 103,29, salva la facoltà del Comune di elevare tale importo nel rispetto dell'equilibrio del bilancio;

 

Richiamata la  deliberazione di C.C. n. 1 del 4/3/2004 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni ICI per l'anno 2004, in applicazione con quanto previsto dalle normative citate e la delibera di G.C. n. 7 in data 19.01.2006 di conferma per l’anno 2006;

 

- Ritenuto al fine di mantenere invariate le tariffe vigenti nei confronti dei cittadini;

confermare per l’anno 2007 le aliquote   già vigenti nel 2006, e le detrazioni d’imposta di €. 103,29 per l’abitazione principale;

Udito l’intervento del capogruppo di minoranza Fattore Reggionino, il quale precisa che è giusto non aumentare l’aliquota ICI, ma occorre prendere in considerazione diversi aspetti ed in particolare occorrerebbe diversificare l’aliquota relativa ai fabbricati e quella relativa alle aree edificabili;

Udito l’intervento dell’assessore ai LL.PP.,Lucani Giuseppe, il quale informa che è allo studio una variante al PRE, con la quale verranno accolte le istanze di quei cittadini che non intendono avere più l’edificabilità dei propri terreni e quindi dopo,  non pagheranno più l’ICI su dette aree;

Con voti  favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 5 ( Fattore, Mammarella, Cerrone, Schips, Brighella) espressi in forma palese;

 

 

 

D e l i b e r a

 

 

1) Di confermare per l'anno 2007 l'aliquota del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili.

 

2) Di confermare l'aliquota del 4 per mille per proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori ex art. 1 comma 5 della Legge n. 449/97.

 

3)di determinare in €. 104,00 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, così come sostituito dalla Legge n. 662/1996,

 

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

5) di confermare in  EURO 258,00, comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, la detrazione dell’ICI che compete per le abitazioni principali a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alla seguente categoria:

A)   Famiglie nelle quali siano compresi uno o più disabili con invalidità civile non inferiore al 74% - con reddito familiare imponibile, relativo all’anno 2006, non superiore ad EURO 15.493,71.

 

6) di fissare al 31.7.2007 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonché la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della detrazione.

 

 

Inoltre, in relazione all’urgenza, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 5

 ( Fattore, Mammarella, Cerrone, Schips, Brighella)   delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 c. del D. Lvo 267/2000.