LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamata la propria delibera n° 22 in data 04.02.2003, esecutiva tutti gli effetti di legge, con la quale si è proceduto a rideterminare, per l'anno 2003, l'aliquota ICI nella misura unica del 4,9% ( quattro e centesimi novanta per mille) e la successiva propria delibera n° 39 del 03.03.2004;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n° 504, nel testo sostituito dall'art. 53 della legge 23.12.1966,

. n° 662 e successive modificazioni;

Considerato che non sono venute meno le condizioni e motivazioni che dettero luogo alla rideterminazione nella misura del 4,9%ol'aliquota da applicare nel territorio Comunale così come indicato nella propria delibera n.22/2003 e che qui si intendono integralmente e letteralmente riportate per le parti riferibili all'anno corrente;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito ritenendo la conferma della precedente aliquota equa e che non va ad incidere ulteriormente sulle finanze dei cittadini nel rispetto, quindi, di una politica locale atta al contenimento delle spese e, conseguentemente, non inasprendo il prelievo tributario da parte del Comune;

Visto l'art. 4 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli

immobili;                                    "' \",

Visto l'art. 42 - comma 2 -letto F <leI T.D. 18.08.2000, n° 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.V. 18.08.2000, n° 267;

Con voto unanime

 

DELIBERA

 

1) Di confermare, per le motivazioni in premessa svolte, nel 4,9%.( quattro e centesimi novanta per mille) la misura dell'aliquota dell'imposta Comunale sugli immobili ( ICI ) da applicare sul territorio di questo Comune per l'anno 2005;

2) di confermare in € 103,29 la detrazione prevista per l'abitazione principale nei confronti dei   contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare ( comprese pertinenze non locate );

3) di elevare, sempre per l'anno 2005, a € 206,58, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge Il Marzo 1997, n.50 convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare ( comprese le pertinenze non locate ) che versino nelle seguenti condizioni, proporzionalmente alla quota per quale la destinazione medesima si verifica:

a) siano titolari di pensione sociale. Detta agevolazione spetta a nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente dfl. assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse;

b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con

                  situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.l 04;

                         c) siano soggetti passivi ICI conviventi dei soggetti di cui alla lettera b ).Detta agevolazione

                  viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a €

                  41.316,55;

                                        d) la spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita

                  autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al centro di responsabilità tributi

            entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il pagamento