LA GIUNTA COMUNALE

 

Richiamata la propria delibera n° 33 in data 03.03.2006, esecutiva a  tutti gli effetti di legge, con la quale si è proceduto a rideterminare, per l’anno 2006, l’aliquota ICI nella misura  del 4,5% ( quattro e centesimi cinquanta per mille ) per l’abitazione principale ( immobili Cat. A ) e nella misura del 4,9% ( quattro e centesimi novanta per mille ) per tutti gli altri immobili ( immobili Cat. B-C- D ) ;

Visto l’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n° 504, nel testo sostituito dall’art. 53 della legge 23.12.1966, n° 662 e successive modificazioni;

Considerato che questa Amministrazione al fine di non incidere ulteriormente e pesantemente sulle finanze dei cittadini ritiene opportuno, nel rispetto del proprio programma elettorale, dover confermare l’aliquota ICI per l’abitazione principale ( immobili Cat. A )   nella misura del 4,5% ( quattro e centesimi cinquanta per mille ) per i titolari di diritto di proprietà od usufrutto e ad esclusione degli immobili concessi in uso gratuito a familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo), fermo restando l’aliquota ICI per tutti gli altri immobili ( immobili Cat. B-C-D )  al 4,9% ( quattro e centesimi novanta per mille );

Visto l’art. 4 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili;

Visto l’art. 42 – comma 2 – lett. F del T.U. 18.08.2000, n° 267;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n° 267;

Con voto unanime

 

DELIBERA

 

1)      Dal 1° gennaio 2007 l’aliquota ICI ( imposta comunale sugli immobili ) per l’abitazione principale ( immobili Cat. A )  è confermata nella misura del 4,5% (quattro e centesimi cinquanta per mille) per i titolari di diritto di proprietà od usufrutto e ad esclusione degli immobili concessi in uso gratuito a familiari (parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado), fermo restando l’aliquota ICI per tutti gli altri immobili ( immobili Cat. B-C-D )  al 4,9% (quattro e centesimi novanta per mille );

2)      di confermare in € 103,29 la detrazione prevista per l’abitazione principale nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare ( comprese pertinenze non locate   );

3)      di elevare, sempre per l’anno 2007, a € 206,58, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 11 Marzo 1997, n.50 convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare ( comprese le pertinenze non locate ) che versino nelle seguenti condizioni, proporzionalmente alla quota per quale la destinazione medesima si verifica:

a)      siano titolari di pensione sociale. Detta agevolazione spetta a nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse;

b)      siano portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure portatori di handicap con situazione riconosciuta di gravità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104;

c)      siano soggetti passivi ICI conviventi dei soggetti di cui alla lettera b).Detta agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a € 41.316,55;

d)      la spettanza dell’agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al centro di responsabilità tributi entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce il pagamento dell’imposta.

Successivamente la Giunta in relazione all’urgenza, con voto unanime

 

 

DELIBERA

     

4)      Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 – comma 4 – del T.U. 18.08.2000, disponendo la comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo pretorio.