VISTO il Decreto Legislativo 267/2000, relativo al nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;
 Dato atto  che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006 (pubblicato in G.U. n. 287 del 11/12/2006) è stato  prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 e con successivo  Decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  19  marzo  2007 viene ulteriormente slittata  la  scadenza della presentazione dei bilanci preventivi 2007 al 30/4/2007;

 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili; 
 Visto l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF  e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria) il quale dispone che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
Dato atto che, relativamente all' Imposta Comunale Immobili l'art. 1, comma 156 della Legge 27/12/2006, n.296, stabilisce che l'organo competente ad approvare le aliquote dell'I.C.I. è il Consiglio Comunale, in deroga implicita a quanto stabilito dall'art.42 del T.U. enti locali D.Lvo 267/2000;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.  7   del 23/04/2007;
Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8   del 23/04/2007, ed in particolare l'art.5 che prevede:
"1. Il competente organo comunale, con l'atto di determinazione delle aliquote, oltre alle aliquote ridotte e/o agevolate per i casi previsti dalla normativa generale e dal presente regolamento, determina l'importo delle detrazioni e/o riduzioni d'imposta in aumento rispetto alle previsioni di legge"
Analizzati lo schema di bilancio per l'esercizio 2007 e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica;
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi come per legge,

D E L I B E R A

1) di determinare, per l'anno 2007, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

- Aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze 5,00‰
(ai sensi art.8, c.1 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8/2007)
(si considerano pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera limitatamente ad una unità immobiliare per ciascuna categoria,)
- Aliquota ridotta per abitazioni equiparate ad abitazione principale 5,00‰
(ai sensi art.6, c.1 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n.  8/2007)
a) l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori, suoceri, figli, generi o nuore,  i quali la utilizzano come abitazione principale e che nella stessa acquisiscano la residenza anagrafica;
b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata .
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che nella stessa abbiano la residenza anagrafica;
e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata;
- Aliquota ordinaria 6,00‰

2) di determinare, per l'anno 2007, le seguenti detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili:
- Detrazione per abitazione principale €. 120,00
 (ai sensi art.8, c.2 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8/2007)
(con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta sulla pertinenza la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale)
- Ulteriore detrazione d'imposta  €. 130,00
   (per abitazione principale di nuclei familiari con presenza di portatore di handicap grave
     di cui all'art.4 legge 104/92 - come da art.9 del regolamento I.C.I. approvato con delibera
     di C.C. n.8 /2007)
- Detrazione d'imposta per abitazioni equiparate ad abitazione principale €.120,00
(ai sensi art.6 c.3 del regolamento I.C.I. approvato con delibera di Consiglio Comunale n.  8 /2007)
 - l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori, suoceri, figli, generi o nuore,  i quali la utilizzano come abitazione principale e che nella stessa acquisiscano la residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata .
-  gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che nella stessa abbiano la residenza anagrafica;
-  l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata;
 3) di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art.52, comma 2 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n.446.

Inoltre  in relazione all'urgenza che riveste l'adempimento, con voti  favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge
 
  D E L I B E R A
 di dichiarare la presente dichiarazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.