PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

D E L I B E R A         CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 14/02/2008

 

 

 

A)    di stabilire per l’anno 2008 le  aliquote dell’I.C.I.- imposta comunale sugli immobili –

nella seguente articolazione.

 

1)     ALIQUOTA  ORDINARIA 6,50  PER MILLE (SEI virgola CINQUANTA);

 

2)      per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quella ad essa equiparata censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7;

ALIQUOTA 5 ( CINQUE) PER MILLE;

 

3)      Per le unità immobiliari site nel centro storico, come definito nello strumento urbanistico vigente,  tenute sfitte :

 ALIQUOTA 9  (NOVE PER MILLE.)

 

4)      Il valore delle aree edificabili è quello stabilito negli allegati A) e B) al presente atto   fermo restando il maggior valore, eventualmente, attribuito in sede di atti pubblici e/o di condono;

 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONI  E  DETRAZIONI

 

a)      per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come definiti ed individuati dagli articoli 19 e 28 del regolamento comunale, l’imposta è ridotta del 50 per cento;

 

b)      per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 135,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

c)      con decorrenza 2008, i contribuenti, con esclusione dei proprietari di immobili di categoria A1, A8, e A9 (signorili, ville e castelli), usufruiscono, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di un’ulteriore detrazione, oltre a quella attuale di 135 euro, pari all’1,33 per mille della base imponibile, per un importo massimo di 200 euro, rapportata al periodo dell’anno in cui si usufruisce di tale abitazione;

 

d)       per l’abitazione principale dei soggetti riconosciuti invalidi civili al 100%, con diritto all’indennità di accompagnamento e privi di reddito o rendite di qualsiasi natura, ad eccezione della pensione di invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento, è riconosciuta un’ulteriore detrazione, fino alla sua concorrenza, pari ad euro 50,00 rapportato al periodo ed alla quota di possesso.

L’ulteriore detrazione spetta anche nel caso in cui l’invalido coabita con  parenti o affini  entro il terzo grado.

 L’agevolazione in parola deve essere richiesta al Comune allegando all’istanza copia del verbale di riconoscimento dell’invalidità nonché autocertificazione a firma dell’interessato o di chi ne fa le veci, circa i redditi posseduti, ed il Comune provvederà alle verifiche ai sensi delle norme vigenti.

 

e) i terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l’attività di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente    25.822,85 e con le seguenti riduzioni:

 

-         del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,85  e fino a € 61.974,83;

 

-         del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 fino a € 103.291,38;

 

-         del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 e fino a € 129.114,23.

 

f) istituire una ulteriore detrazione, fino alla sua concorrenza, pari ad euro 50,00 per l’abitazione principale dei soggetti affetti da disabilità grave di cui alla legge 104/92 (art. 3 comma 3) a condizione che il nucleo familiare abbia un ISEE inferiore ad euro 6.000,00 annui, con la specifica che l’ulteriore detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto coabita con parenti affini entro il terzo grado.

 

B)     Affermare che con l’applicazione  delle predette aliquote nonché nella definizione dell’ulteriore riduzione sono state tenute  presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

ALLEGATO A

 

RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEL

 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI

 

(COMMA 5° DEL D.LGS N° 504 30.12.1992)

 

INDIVIDUAZIONE AREE FABBRICABILI E CRITERI DI STIMA

 

            La presente stima ha come oggetto la determinazione del valore di mercato delle aree fabbricabili, poste nel Comune di Città Sant’Angelo, aventi destinazione regolata dla PRG in vigore dal 08. Dicembre. 1993, a seconda della zona di appartenenza.

 

            Il criterio della fabbricabilità di un’area è desunto dalla stessa legge di istituzione del tributo in esame, la quale all’art. 2 definisce come fabbricabili tutte quelle aree utilizzabili “a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione di pubblica utilità”.

 

            Dalla definizione di edificabilità, fornitaci dal D.Lgs. n° 504/1992, emerge con evidenza assoluta che la sussistenza di un vincolo di inedificabilità parziale o totale imposto normativa urbanistica locale, non consente di classificare un’area quale fabbricabile; tale circostanza è precisata nella risoluzione del Ministero delle Finanze del 17 ottobre 1997, n. 209/E, che recita, testualmente, “non possono essere considerate fabbricabili quelle aree che risultano essere assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità”.

 

            La presente stima riguarda, quindi, le sole aree già destinate ad una qualche funzione edificatoria dal Piano Regolatore Generale in vigore dal 8.12.1993, identificando i prezzi medi rilevati sul mercato ed estesi alla totalità delle aree destinate dai menzionati strumenti urbanistici all’edificazione, secondo le destinazioni di zona via disciplinate.

 

            Il metodo di stima scelto è quello comparativo, che per facilità di applicazione e per sufficiente aderenza alla realtà del mercato attuale, è stato ritenuto idoneo per potere individuare un valore applicabile alla totalità delle aree in argomento.

 

            In aderenza a quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. n° 504/1992, così come modificato dalla legge n° 488/99, il valore venale è stato determinato avendo riguardo alla territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità o utilizzazione, alla percentuale di area di cessione, alla destinazione d’uso consentita, alla necessità di redigere preventivi piani attuativi e all’obbligo di realizzare, da parte del proprietario del lotto, le opere di urbanizzazione; non sono stati, al contrario, presi in considerazione gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, necessari per la costruzione, in virtù della discreta omogeneità e uniformità del territorio comunale.

 

         Una indagine condotta dal Settore Tecnico sul valore delle aree fabbricabili nel Comune di Città Sant’Angelo ha portato a individuare i valori di mercato, partendo dai quali è stata sviluppata la stima estesa a tutte le aree con medesima destinazione urbanistica.

 

            La cifra riportata riguarda l’unità di metro quadrato di aree a consentire la realizzazione dell’intervento edificatorio.

            In aderenza alle disposizioni assunte dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 31 del 29.07.1999 si è proceduto alla individuazione di n° 4 zone omogenee rispetto a caratteri posizionali, urbanistici e tipologici, che di fatto confermano le quattro zone individuate per la microzonizzazione del territorio comunale ai sensi del D.P.R. n° 138/98, ora in vigore.

 

METODOLOGIA DI CALCOLO DEL VALORE VENALE DELLE AREE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DEL PRG IN VIGORE DALL’ 8 DICEMBRE 1993

 

            Sulla base della classificazione delle zone omogenee secondo il PRG in vigore dal 8.12.93, dei rispettivi indici di edificabilità  o utilizzazione, delle destinazioni d’uso consentite e della percentuale di aree di cessione, nonché della delibera di Consiglio Comunale n° 31/99 avente ad oggetto: “Legge n° 662/96 – articolo 154 e D.P.R. n° 138/98. Microzonizzazione del territorio in ambito comunale, si è stabilito con il metodo comparativo il valore di mercato di un’area edificabile ad intervento diretto e successivamente, sono stati applicati e parametri relativi al rapporto Mc/mq.

 

            In conseguenza di quanto sopra  le aree assumono il valore in funzione della volumetria del Piano Regolatore, quest’ultimo viene ulteriormente articolato in funzione dei parametri sotto riportati:

-         decremento nelle zone soggette a Piano Attuativo;

-          decremento nelle zone dove le opere di urbanizzazione devono realizzarsi a cura e spese del proprietario dell’area;

-         decremento in funzione della posizione geografica e della presenza o meno delle infrastrutture intermodali;

 

 

D E S C R I Z I O N E  M I C R O Z O N E

 

MICROZONA – N° 01 – R/1

 

La prima zona  (nell’elaborato grafico, di colore celeste) è rappresentata dal capoluogo di Città Sant’Angelo e si identifica con il foglio di mappa n° 25.

 

Il Piano Regolatore Generale prevede che l’area sia da sottoporre a Piano di recupero, ai sensi della Legge n° 457/78, area che si contraddistingue da altre pozioni del territorio, sia per cultura, sia per storia e sia per pregio artistico e architettonico.

 

Trattandosi del nucleo primitivo del Comune, l’epoca media di costruzione risale prima del 1900 con cenni di ristrutturazione recenti,  non vi è riscontro di aree edificabili.

 

MICROZONA – N° 02 – R/2

 

La seconda (nell’elaborato grafico, di colore arancio) comprende i fogli di mappa n° 11-27-12-24-26-38- ed è localizzata nell’area pendicollinare e semicentrale del centro storico del capoluogo e abbraccia le contrade Annunziata, Piano della Cona, Crocifisso, Alzano,  San Rocco, Zona Case Popolari, Zona vecchio campo sportivo.

 

Nel vigente P.R.G. l’area di che trattasi per larga parte le identifica come zona di completamento residenziale e parte anche di espansione residenziale e produttiva.

 

 

 

 

MICROZONA -  N° 03 – R/3

 

La terza zona (nell’elaborato grafico allegato, di colore giallo) comprende i fogli di mappa n.ri:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-20-21-22-23-34-35-36-39-40-41-42-43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60.

 

Nel vigente P.R.G. detta zona ricade per larga parte in zona agricola.

 

Essa si sviluppa sulla periferia del territorio comunale partendo dalla zona costiera fino a raggiungere i confini del Comune ed è localizzata nella zona Agricola con una tipologia prevalentemente di tipo economico e rurale, caratterizzato dalla presenza di unità immobiliari posti al piano rialzato, mentre ai piani sottostanti si trovano gli accessori per lo svolgimento dell’attività prevalente della zona.  

 

MICROZONA N° - 04 – R/4

 

La quarta (nell’elaborato grafico, di colore verde) comprende i fogli di mappa n.ri: 14-15-16-17-18-19-29-30-31-32.

 

Essa si sviluppa sulla zona costiera e collinare, fronte mare, compresa confine con il Comune di Silvi, Montesilvano e il Mare Adriatico, cioè la zona della Madonna della Pace, Fonte Umano, San Martino Alto, Medio e Basso, con edificazione prevalentemente di tipo residenziale di tipo civile abitazione.

 

Il vigente P.R.G. per l’area in questione prevede in larga parte zona di espansione residenziale e produttiva.

 

Per cui i valori da attribuire ai terreni ai fini dell’applicazione dell’ICI, con riferimento alle sopra citate microzone, risultano così individuabili:

 

MICROZONA N° 4

 

ZONA RESI.SATURA

MQ.     150,00

B1

MQ.       48,00  

B2

MQ.       60,00

B3

MQ.       72,00

RESIDE. ESTENSIVA

MQ.       21,00

C – LOTTIZZAZIONE PD.F.

MQ.       82,00

C  (COMPARTI UNITARI)

MQ.       60,00

C (PEEP)

MQ.       57,00

C – PIANO MARINA

MQ.       15,00

D (INT. DIRETTO)

MQ.       50,00

D (PIANI ATTUATIVI)

MQ.       35,00

E ed aree assimilabili

MQ.         4,00

F (INT. GENERALE E PUBBLICO)

 

MQ.         6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROZONA N° 3

 

ZONA RESI.SATURA

MQ.     135,00

B1

MQ.       43,00  

B2

MQ.       54,00

B3

MQ.       65,00

C – LOTTIZZAZIONE PD.F.

MQ.       74,00

C  (COMPARTI UNITARI)

MQ.       54,00

C (PEEP)

MQ.       51,00

D (INT. DIRETTO)

MQ.       45,00

D (PIANI ATTUATIVI)

MQ.       32,00

E ed aree assimilabili

MQ.         3,50

F (INT. GENERALE E PUBBLICO)

 

MQ.         5,00

 

MICROZONA N° 2

 

ZONA RESI.SATURA

MQ.    120,00

B1

MQ.       39,00  

B2

MQ.       49,00

B3

MQ.       58,00

C – LOTTIZZAZIONE PD.F.

MQ.       67,00

C  (COMPARTI UNITARI)

MQ.       49,00

C (PEEP)

MQ.       46,00

D (INT. DIRETTO)

MQ.       40,00

D (PIANI ATTUATIVI)

MQ.       29,00

E ed aree assimilabili

MQ.         3,00

F (INT. GENERALE E PUBBLICO)

 

MQ.         4,50

 

 

MICROZONA N°1

 

RIGUARDA L’AMBITO

EDIFICATO DEL

CENTRO STORICO

 

 

 

 

    Nei piani attuativi la superficie edificabile fondiaria è stimata in una percentuale pari, mediamente, al 65% della superficie territoriale, salvo esatta individuazione e definizione dei lotti che potrà avvenire solo dopo la concreta attuazione dei citati piani.

 

Eventuali ipotesi di terreni con completati nella presente stima possono essere ricondotti attraverso l’istituto dell’analogia a quelli sopra citati previa presentazione di parte dei contribuenti di idonea documentazione probatoria.

 

Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato grafico con individuazione del territorio comunale e le relative microzone.

 

Tanto si rimette per le valutazioni di merito.

 

Città Sant’Angelo, li 18.04.2007

 

                                                                                              Il Dirigente

                                                                                         (Ing. A. Antonacci)

 

 

                                                                                              ALLEGATO “B”

 

 

 

PROSPETTO AREE EDIFICABILI – MICROZONA R3 – VILLA CIPRESSI ANNUALITA’ 2008 FOGLIO DI MAPPA N.RI 20-21-22-33-34-52-53

 

 

 

MICROZONA N° 3 – ZONA VILLA CIPRESSI

 

ZONA RESI.SATURA

MQ.      94,50

B1

MQ.      30,10  

B2

MQ.      37,80

B3

MQ.      54,50

C – LOTTIZZAZIONE PD.F.

MQ.      51,80

C  (COMPARTI UNITARI)

MQ.      37,80

C (PEEP)

MQ.      35,70

D (INT. DIRETTO)

MQ.      31,50

D (PIANI ATTUATIVI)

MQ.      22,40

E ed aree assimilabili

MQ.        3,50

F (INT. GENERALE E PUBBLICO)

 

MQ.        5,00


 

 

 

C)    Disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale “ www.webifel.it.=

 

 

 

DELIBERA ICI 2008 CONSIGLIO