PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
ICI anno 2009 - Pagamenti - Dichiarazioni – Modulistica
 
 
Scadenze: 

Modalità di versamento: 


Aliquote, Detrazioni e Agevolazioni: 

Per usufruire delle aliquote agevolate è obbligatorio presentare la domanda.


Tabella aliquote

Aliquote

Tipologie
Categorie catastali interessate
1
 
 
3,50 o/oo
 
 
 
a)      Per le abitazioni principali, intendendosi per tali quelle di residenza anagrafica, salvo prova contraria, e relative pertinenze, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, purché facenti parte dello stesso edificio, non locate.
b)      Per le abitazioni di categorie da A2 ad A5 per le quali al 1° gennaio è in essere il comodato in uso gratuito a favore della famiglia dei figli e dei genitori. L’aliquota è applicabile esclusivamente se gli stessi vi mantengano la residenza anagrafica.
c)      Abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98 (art. 2 comma 4)
·         Cat. A1 - A8 - A9
·         C/2 – C/6 – C/7
 
 
Categorie “A” ammesse
 
2
 
 
6,00 o/oo
 
 
 
a)      Le restanti unità immobiliari di cat. A risultanti, al 1° gennaio, locate.
 
b)      Le unità immobiliari con cat. C di proprietà di artigiani e commercianti,  regolarmente iscritti presso la CC.I.AA., residenti sul territorio Comunale e da essi direttamente utilizzate ai fini della produzione.
·         A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9-A/11
 
 
·         C/1-C/2-C/3
3
 
 
 
7,00 o/oo
 
 
a)      Tutte le tipologie di terreni ivi compresi i terreni edificabili
b)      Le unità immobiliari di cat. A non locate per le quali non siano stati registrati, o non siano in essere, contratti di locazione nel corso dell’anno  d’imposta  e non ci sia in essere il comodato gratuito a favore della famiglia dei figli e dei genitori
c)      Unità immobiliari con cat. A/10 (Uffici e studi privati)
d)      Le unità immobiliari con cat. B (collegi, case di cura, uffici pubblici…)
e)      Le unità immobiliari con categoria C (negozi, magazzini…..), tranne quelle ad aliquota 6,00%.
f)        Le unità immobiliari con cat. D (opifici, alberghi, banche…ecc.)
g)      Teatri – Cinema – Strutture Aeroportuali – Strutture Portuali i cui soggetti passivi del tributo non rientrano nell’art. n. 39 del D.L. n. 223/06 convertito nella L. n. 248/06;
h)      Tutte le unità immobiliari, ancorché ascrivibili ai punti 1) e 2) della presente tabella, facenti parte di edifici sui quali sono installati apparati o dispositivi di telefonia mobile.
Tutte le cat. A non locate non costituenti abitazioni principali
 
 
 
A/10
 
B/1-B/2-B/3-B/4-B/5-B/6-B/7
C/1-C/2-C/3-C/4-C/6-C/7
D/1-D/2-D/3-D/4-D/5-D/6-D/7-D/8
 
 
 
 
Tutte le tipologie

Per l'anno di imposta 2009 è abolito il pagamento dell’ICI per l’immobile che costituisce abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica, appartenente alle cat. A2 – A3 – A4 – A5 – A6- A7, e relative pertinenze di cat. C2 – C6 – C7, ad esclusione degli immobili costituenti abitazione principale appartenenti alle cat. A1 – A8 – A9.
Nessuna modifica è stata apportata al pagamento dell’imposta per le ulteriori unità immobiliari per le quali si applicano le aliquote previste nella delibera del C.C. n.10 del 21-01-2008.
 

Detrazioni d’imposta

Detrazione d’imposta per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale:
€ 103,29 per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale appartenenti alle cat. A1 - A8 - A9.

Casi particolari per gli ex coniugi:
(art. 1, comma 6, lettera b) della Legge 244/2007 – vedi estratto che segue)
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) …omissis…
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».