PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

COMUNE  DI  CELLINO  ATTANASIO

 

DELIBERA CONSIGLIO  COMUNALE N^ 22 DEL  18.07.2011  -

 

“I.C.I.  – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONFERMA  ALIQUOTE  ANNO 2011

( come da Delibera  C.C. 7 DEL 30.03.2007)”

 

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D E L I B E R A

DI CONFERMARE PER L’ANNO 2011  le seguenti aliquote I.C.I. :

-         L’applicazione dell’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

-         L’applicazione dell’aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per l’abitazione principale di Euro 113,00 ;                                                                                                                             

-         L’applicazione dell’aliquota del 6 per mille e la detrazione di Euro 258,00 per le abitazioni principali di nuova costruzione per una durata di 5 anni  decorrente dall’anno successivo al rilascio del certificato di abitabilità;

-         L’applicazione dell’aliquota del 6 per mille per i fabbricati industriali, artigianali e commerciali ;

-         L’applicazione dell’aliquota del 6 per mille alle abitazioni secondarie e per i fabbricati classificati e/o classificabili nel gruppo catastale C/2 – C/6 – C/7 a chi produce un contratto di  locazione regolarmente registrato;

-         L’applicazione dell’aliquota del 6 per mille per i terreni edificabili e per i fabbricati inabitabili/inagibili;

-         L’applicazione dell’aliquota dell’1 per mille per i nuovi fabbricati industriali, artigianali e commerciali, per la durata di anni 3 decorrente dall’anno successivo al rilascio dell’agibilità ;

-         L’esenzione, ai sensi dell’art.1 – comma 5 – del decreto legislativo n.449 del 27.12.97, dal pagamento dell’ICI in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili storici. L’agevolazione si applica per tre anni da quello di inizio dei lavori, e nel caso di trasferimento degli immobili o di diritti reali degli stessi, spetta all’acquirente. L’agevolazione non spetta per gli edifici non censiti agli uffici del catasto o per i quali non sia stato richiesto l’accatastamento.     

 

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