VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta del  13/05/2008

Verbale numero  11

 

STRALCIO DELIBERAZIONE

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. ESERCIZIO FINANZIARIO 2008.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

D E L I B E R A

 

1)  di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)  di confermare l'aliquota relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2008 nelle misure seguenti:

-   5,00 (cinquevirgolazerozero) per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, dando atto che l'imposta medesima sarà applicata in conformità alla disciplina di legge senza far uso delle facoltà concesse ai Comuni dall'art.3, commi 53 e seguenti, della L. n.662/1996 nonché dall'art.8 del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con atto del C.C. n.89 del 30/12/2002,

-   6,50 (seivirgolacinquanta) per mille per tutti gli altri immobili;

3)  di confermare in euro 103,29 (centotrevirgolaventinove) la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dando atto che non si applica l'art.8 del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con atto del C.C. n.89 del 30/12/2002;

4)  di prendere atto - a seguito della formulazione dei commi 5, 6 e 7 dell'art.1 della L. 24/12/2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008), con i quali sono stati modificati gli articoli 6 ed 8 del D. L.vo 30/12/2002 n.504 - della ulteriore detrazione per abitazione principale pari all'1,33 (unovirgolatrentatre) per mille del valore imponibile, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/01, A/08 e A/09. L'importo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a € 200,00 (duecentovirgolazerozero) e pertanto per i valori imponibili superiori a € 150.375,93 (centocinquantamilatrecentosettantacinquevirgolanovantatre) l'ulteriore detrazione è sempre pari ad € 200,00 (duecentovirgolazerozero). Anche questa ulteriore detrazione è ripartita in parti uguali tra i contribuenti dimoranti nell'abitazione;

 

5)  di provvedere alla pubblicazione per estratto sulla G.U. delle notizie strettamente indispensabili per una corretta conoscenza del contenuto della presente - così come stabilito dall'art.52, comma 2, del D. L.vo n.446/1997 e successive modifiche ed integrazioni - precisando che tale pubblicazione non assume alcuna rilevanza giuridica in ordine all'entrata in vigore ed all'efficacia, ne incide sui termini decadenziali previsti per l'impugnazione degli atti;

6)  di inviare copia della presente deliberazione al Concessionario per la riscossione.

Di seguito

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente;

CON separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente

 

D E L I B E R A

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL, D. Lgs. n.267/2000.