CITTA' DI TERAMO

Segreteria Generale

 


COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 


Seduta in data : 28/03/2006                                                                                             Atto n. 172

 

 


Oggetto:    IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- ALIQUOTE 2006 CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2005


L'anno DUEMILASEI , il giorno                   VENTOTTO , del mese di            MARZO                 , alle ore          12.30 in Teramo, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

Presente

CHIODI GIOVANNI

PRESIDENTE

SI

RABBUFFO BERARDO

VICE SINDACO

NO

CANTAGALLI FERNANDO

ASSESSORE

SI

CIPOLLONE BRUNO

ASSESSORE

SI

D'IGNAZIO GIORGIO

ASSESSORE

SI

DI DALMAZIO MAURO

ASSESSORE

NO

DI PAOLO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

GATTI PAOLO

ASSESSORE

SI

MAZZARELLI ENRICO

ASSESSORE

NO

SILVINO LINO

ASSESSORE

SI

VITELLI MASSIMO

ASSESSORE

NO

S = Presenti n. 7   N= Assenti n. 4

Assume la presidenza il Dott. CHIODI GIOVANNI                      PRESIDENTE

Partecipa alla riunione il Segretario Generale             Dott. COSTANZO PAOLO

 

 

Il Presidente, riscontrata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'Ordine del Giorno l'oggetto di cui sopra.

 

L A  G I U N T A

 

 

   Considerato che, con il decentramento delle funzioni e l’autonomia organizzativa degli Enti Locali, si sono create le condizioni per costruire un modello di ente flessibile che risponda  sempre piu’ alle aspettative dei cittadini e  programmi  per tempo lo sviluppo  della  propria comunita’  locale.

 

   Visto che l’autonomia finanziaria  diventa così uno strumento essenziale che pone l’ente nelle condizioni di poter contare su risorse  certe che consentano di svolgere responsabilmente le funzioni di governo. 

 

   Atteso che, con l’Imposta Comunale sugli Immobili,  si e’ voluta riconoscere,  agli Enti Locali, una reale autonomia tributaria  che, per il suo carattere strumentale all’autonomia politica, costituisce l’indispensabile premessa per la realizzazione degli  indirizzi  politico  – amministrativi .

 

   Visto che la relativa obbligazione tributaria deve essere adempiuta dal contribuente e si snoda in due distinti momenti, quello del versamento  e quello della  successiva  dichiarazione.

 

   Visto che l’Amministrazione, avendo la  Legge n. 449\97 di collegamento alla finanziaria per l’anno 1998    attribuito ai Comuni la facolta’ di   fissare una  aliquota agevolata anche inferiore al 4 per mille  a favore di proprietari che eseguono  interventi volti al  recupero  di unita’ immobiliari già inagibili o inabitabili  o interventi finalizzati  al recupero di immobili di interesse storico o architettonico  localizzati  nei centri storici  ovvero volti alla realizzazione  di autorimesse  o posti auto  anche pertinenziali  e all’utilizzo di sottotetti,  con aliquota agevolata  applicabile limitatamente alle unita’ immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni  dall’inizio dei lavori  intende avvalersi anche quest’anno di  detta facolta’ agevolativa   applicando,  per le suddette fattispecie,  l’aliquota  del  3  per  mille.

 

Considerato che, per favorire la realizzazione di accordi  definiti in sede locale tra le Organizzazioni della proprieta’ edilizia e le Organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, tesi alla definizione di contratti tipo  in materia di  locazione di immobili adibiti ad uso abitativo ( L. 431/1998 – art. 2 com. 3 e art.5 comma 3),  i  Comuni possono  applicare aliquote dell’imposta comunale sugli immobili piu’ favorevoli .

 

Atteso che l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 504\92, così come integrato dall’art. 3  del D.L. 50\97 convertito nella  Legge  n.  122/97,  ha   attribuito  ai Comuni  la facoltà di  stabilire una  maggiore detrazione per l’abitazione principale alle  categorie di soggetti che si trovano in situazioni di particolare disagio economico – sociale .

 

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n. 504.

 

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

 

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni dell’anno 2005, con un adeguamento delle fasce  reddituali del 2%, pari agli adeguamenti pensionistici minimi;

 

Visti i pareri espressi ai  sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.  267/2000 . 

 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A   

 

 

 

 

1.      Di confermare l’aliquota del   5  per mille    in favore delle persone fisiche soggetti passivi  e dei soci di cooperative  edilizie  a  proprieta’ indivisa, per le unita’ immobiliari adibite  ad abitazione principale.

 

2.      Di confermare, per le unità immobiliari,  adibite  ad abitazione principale, oltre all’aliquota del 5 per mille, una detrazione d’imposta pari ad Euro   144,61 .

 

3.      Di confermare  l’aliquota del  5 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione semplice dall’ATER in quanto trattasi di Ente senza scopo di lucro e  finalizzato alla costruzione  di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate .

 

4.      Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con aliquota del 5 per mille, l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprieta’  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari  a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti  locata

 

  1.  Di confermare l’aliquota del  5 per mille, senza applicazione della detrazione, in favore dei  proprietari  persone  fisiche che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a solo  titolo di  abitazione  principale, inclusi gli immobili concessi in locazione a studenti universitari iscritti ad una Facoltà di Teramo,  sulla base degli accordi definiti,  in sede locale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e tesi  alla  definizione  di contratti tipo  in materia di  locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dei commi 3 dell’art. 2 e comma 3 dell’art.5 della L. 431/ 98  .

 

6.      Confermare l’aliquota del  3 per mille in favore dei proprietari che eseguono  interventi volti al  recupero  di unita’ immobiliari gia inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati  oppure interventi finalizzati  al recupero di immobili di interesse storico od architettonico  localizzati  nei centri storici  ovvero volti alla realizzazione  di autorimesse  o posti auto  anche pertinenziali  o all’utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta aliquota agevolata  sia applicabile limitatamente alle unita’ immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni  dalla data di inizio dei lavori .

 

7.      Confermare  l’aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili, le relative pertinenze e le aree edificabili oggetto di imposta, indipendentemente dall’uso cui sono destinati.

 

 

8.      Di confermare, altresì, che i   soggetti   passivi qui di seguito elencati, versando  in situazioni di  particolare  disagio  economico – sociale,  potranno applicare, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oltre all’aliquota del 5 per mille, una maggiore detrazione  pari  ad   175,60 :

 

a)      Soggetto passivo solo o facente parte di un nucleo familiare  anagrafico composto da massimo due persone, entrambe sessantacinquenni, con  reddito annuo  imponibile, ai fini IRPEF, percepito nel corso del 2005 non superiore ad Euro 7.266,55 in quanto solo, ovvero ad Euro 10.897,74  in  caso di appartenenza al nucleo  familiare di cui sopra  ( l’assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del reddito imponibile complessivo).

 

b)      Soggetto passivo portatore di handicap  o capo famiglia  di nucleo familiare anagrafico  ove siano presenti, allo 01/01/2005, uno o piu’  soggetti portatori di handicap  in situazioni che assumono la connotazione di gravita’ di cui all’art. 3 Legge Quadro n. 104 del 05 Febbraio 1992 ed  in possesso della certificazione rilasciata dalla Commissione istituita  dalla L. 104 \ 92 art.  4, con grado di invalidità  pari  al 100 %,  purchè non ospitati, nel corso dell’anno 2005, in modo continuativo,  in  strutture  pubbliche  o  private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai fini IRPEF  del soggetto passivo e dei familiari costituenti l’intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2005, non sia superiore  ai limiti qui di seguito indicati  :

 

 

 

 

 

COMPONENTI    NUCLEO                                                                                   LIMITE     REDDITO    ANNUO

FAMILIARE     ANAGRAFICO                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1   PERSONA ………………………………………………………………..  7.266,55     

2   PERSONE ………………………………………………………………..10.897,74                                

3   PERSONE ………………………………………………………………..13.321,83

4   PERSONE ………………………………………………………………..15.744.39          

                 

OLTRE    4   PERSONE    addizionare         1.211,29      PER   OGNI   COMPONENTE    IL    NUCLEO  familiare

 

 

c)      Soggetto passivo disoccupato al 1 gennaio 2006 che, già fruitore della Cassa Integrazione Guadagni  o della Indennità di Mobilità, ai sensi delle leggi vigenti, abbia perduto tali provvidenze nel corso dell' anno 2005, con reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF dell’intero nucleo familiare,  percepito nel corso del 2005,  non superiore ad    Euro 13.321,83 .

 

9.      Di confermare  l’ammissione dei    soggetti   passivi   di  cui  al precedente  punto  8)  al  godimento  del  beneficio            in     questione     solo    qualora    ricorrano    le     seguenti    condizioni:

-         I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione  non devono possedere,  a titolo di   proprietà od altro diritto reale determinante l’insorgenza della soggettività passiva, altri immobili  oltre l’abitazione principale di cui sopra con eventuale, relativa  pertinenza anche autonomamente iscritta in catasto .

-         L’abitazione principale deve essere  classificata unicamente  nelle seguenti categorie catastali :              A\2 - A\3 – A\4 – A\5 –A\6  .

 

10.  Di stabilire che i contribuenti per i quali sono previste le agevolazioni di cui ai precedenti punti 5., 6. e 8. , per ottenere le citate agevolazioni,  dovranno presentare apposita domanda e documentazione che verrà indicata dal competente Ufficio I.C.I., reperibile presso il sito internet del Comune di Teramo.

 

11.  Disporre  che la Deliberazione in oggetto venga trasmessa al MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PER   LE   POLITICHE FISCALI UFFICIO   DEL   FEDERALISMO    FISCALE  VIALE       EUROPA  - 242,  ai fini della pubblicazione  per estratto nella Gazzetta Ufficiale,  ai   sensi  dell’art. 52  del  Decreto  Legislativo  446 \ 97 .

 

Indi la Giunta, unanime e con separata votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

 

                                                                          

 

 

 

 

 


PARERI ESPRESSI A NORMA DELL'ART. 49 T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI D.LGS. N°267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- ALIQUOTE 2006 CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2005

PERERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

 

Si esprime parere favorevole ai soli fini tecnici, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 dei T.U. Ordinamento degli Enti

Locali di cui al D.Lgs. n° 26712000.

 

 

 

DIRIGENTE

Teramo, lì

08/03/2006

Dott.ssa

 

 

FERRETTI ADELE

18/08/2000 n°267 (T.U.EE.LL.)

 

 

 


ATTESTAZIONE CONTABILE

PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. DEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.          CHIODI GIOVANNI                                                                     F.to          Dott. COSTANZO PAOLO


 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. Teramo, lì 3 1 MAR. 2006                                                    Il Segretario Generale

F.to          Dott. COSTANZO PAOLO


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____28/03/2006_______:

R  Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

£ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, dei D.Lgs. n. 267/2000.

Teramo, lì 28/03/2006___

 

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to          Dott. COSTANZO PAOLO

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La presente copia, composta da n_____7_____facciate dattiloscritte è conforme all'originale esistente agli atti del Comune.

In carta libera per uso amministrativo

 

 


Teramo, lì 31  MAR.  2006


Il Segretario Generale

Dott. COSTANZO PAOLO


 


 

 

                                            Atto della Giunta del                                 2810312006                            n. 172