CITTA' DI TERAMO

Seduta in data :28/12/2006

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ALIQUOTE E DETRAZIONI 2007.

Atto n 721

L A G I U N T A

D E L I B E R A

1. Di ridurre l’aliquota al 4,6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e

dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le unità immobiliari adibite ad

abitazione principale.

2. Di confermare per le unità immobiliari, adibite ad abitazione principale, oltre all’aliquota

del 4,6 per mille, una detrazione d’imposta pari ad Euro 144,61 .

3. Di ridurre l’aliquota al 4,6 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione

semplice dall’ATER in quanto trattasi di Ente senza scopo di lucro e finalizzato alla

costruzione di alloggi per i cittadini in condizioni economiche svantaggiate .

4. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con aliquota del 4,6 per mille,

l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ,

a condizione che la stessa non risulti locata

5. Di ridurre l’aliquota al 4,6 per mille, senza applicazione della detrazione, in favore dei

proprietari persone fisiche che concedono immobili in locazione, con contratto registrato, a

solo titolo di abitazione principale, inclusi gli immobili concessi in locazione a studenti

universitari iscritti ad una Facoltà di Teramo, sulla base degli accordi definiti, in sede

locale, tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori

maggiormente rappresentative e tesi alla definizione di contratti tipo in materia di

locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dei commi 3 dell’art. 2 e comma 3

dell’art.5 della L. 431/ 98

6. Confermare l’aliquota del 3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi

volti al recupero di unità immobiliari gia inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

oppure interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico od architettonico

localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto

anche pertinenziali o all’utilizzo di sottotetti disponendo, comunque, che la suddetta

aliquota agevolata sia applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti

interventi e per la durata massima di tre anni dalla data di inizio dei lavori. In caso di

rinnovo dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori tale agevolazione può essere prorogata

parallelamente alle autorizzazioni urbanistiche.

7. di stabilire l’aliquota dell’1 per mille in favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati dai

lavori del cosiddetto “Lotto 0”, a condizioni che vi sia una ordinanza di sgombero in vigore

conseguente ai predetti lavori. Tale agevolazione viene meno se l’immobile viene comunque

utilizzato.

8. Confermare l’aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili, le relative pertinenze e le

aree edificabili oggetto di imposta, indipendentemente dall’uso cui sono destinati.

9. Di confermare, altresì, che i soggetti passivi qui di seguito elencati, versando in

situazioni di particolare disagio economico – sociale, potranno applicare, per le unità

immobiliari adibite ad abitazione principale, oltre all’aliquota del 4,6 per mille, una

maggiore detrazione pari ad € 175,60 :

a) Soggetto passivo solo o facente parte di un nucleo familiare anagrafico composto da

massimo due persone, entrambe sessantacinquenni, con reddito annuo imponibile,

ai fini IRPEF, percepito nel corso del 2006 non superiore ad Euro 7.411,88 in

quanto solo, ovvero ad Euro 11.115274 in caso di appartenenza al nucleo familiare

di cui sopra ( l’assegno di accompagnamento non concorre alla determinazione del

reddito imponibile complessivo).

b) Soggetto passivo portatore di handicap o capo famiglia di nucleo familiare

anagrafico ove siano presenti, allo 01/01/2006, uno o più soggetti portatori di

handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all’art. 3

Legge Quadro n. 104 del 05 Febbraio 1992 ed in possesso della certificazione

rilasciata dalla Commissione istituita dalla L. 104 \ 92 art. 4, con grado di invalidità

pari al 100 %, purché non ospitati, nel corso dell’anno 2006, in modo continuativo,

in strutture pubbliche o private ed a condizione che il reddito imponibile annuo ai

fini IRPEF del soggetto passivo e dei familiari costituenti l’intero nucleo familiare,

percepito nel corso del 2006, non sia superiore ai limiti qui di seguito indicati :

COMPONENTI NUCLEO LIMITE REDDITO ANNUO

FAMILIARE ANAGRAFICO €

1 PERSONA ……………………………………………………………….. 7.411,88

2 PERSONE ………………………………………………………………..11.115,69

3 PERSONE ………………………………………………………………..13.588,27

4 PERSONE ………………………………………………………………..16.059.28

OLTRE 4 PERSONE ADDIZIONARE 1.235,51 PER OGNI COMPONENTE IL NUCLEO FAMILIARE

c) Soggetto passivo disoccupato al 1 gennaio 2007 che, già fruitore della Cassa

Integrazione Guadagni o della Indennità di Mobilità, ai sensi delle leggi vigenti, abbia

perduto tali provvidenze nel corso dell' anno 2006, con reddito complessivo annuo

imponibile ai fini IRPEF dell’intero nucleo familiare, percepito nel corso del 2006, non

superiore ad Euro 13.588,27 .

10. Di confermare l’ammissione dei soggetti passivi di cui al precedente punto 9) al

godimento del beneficio in questione solo qualora ricorrano le seguenti

condizioni:

- I contribuenti che usufruiscono dell’agevolazione non devono possedere, a titolo di

proprietà od altro diritto reale determinante l’insorgenza della soggettività passiva, altri

immobili oltre l’abitazione principale di cui sopra con eventuale, relativa pertinenza anche

autonomamente iscritta in catasto .

- L’abitazione principale deve essere classificata unicamente nelle seguenti categorie

catastali : A\2 - A\3 – A\4 – A\5 –A\6 .

11. Di stabilire che per le agevolazioni di cui ai precedenti punti 5, 6, 7 e 9, i contribuenti

dovranno presentare apposita domanda e documentazione, indicata dal competente Ufficio

I.C.I., reperibile presso il sito internet del Comune di Teramo e presso il citato Ufficio,

prima dell’applicazione delle agevolazioni, e comunque entro il termine essenziale del

31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’imposta, pena la perdita delle agevolazioni stesse.