Estratto della deliberazione di G.C. n. 51 del 11/03/2005 del Comune di Torrecuso (Prov. di Benevento) in materia di aliquote, riduzioni e detrazioni I.C.I. per l’anno d’imposta 2005. -
          
LA GIUNTA COMUNALE
Omississ ………….
DELIBERA
 
I.  Di approvare, per l’anno d’imposta 2005, le seguenti aliquote e norme per l’applicazione dell’I.C.I. Imposta comunale sugli immobili in questo Comune:                                                                        
a) Aliquota ordinaria per le aree edificabili e tutti gli immobili ivi comprese le unità   immobiliari, non possedute a titolo di abitazioni principali: 6,50 (Sei e cinquanta) per mille;
b) Aliquota ridotta per i soggetti passivi, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5,75 (Cinque e settantacinque) per mille;
c) Aliquota agevolata per le unità immobiliari possedute dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/91, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 0,00 (Zero) per mille;
 
II. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 104,00 (Centoquattro/00) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
 
III. Di stabilire che l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
 
IV. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione e della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
 
V. Di dare atto che i terreni agricoli del Comune  di Torrecuso godono dell’esenzione di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come ribadito dalla Circolare 14 giugno 1993, n. 9,  del Ministero delle Finanze;
 
VI. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
 
- Di rendere la presente, con votazione unanime e separata,  immediatamente eseguibile ai sensi di   legge.
                
Letto, approvato e sottoscritto.