COMUNE DI POLLENA TROCCHIA

 

 

 

 

 


L’UFFICIO TRIBUTI

VISTO il Dec. Lgvo 30/12/1992, n. 504 e succ.mod. e int.;

VISTO il Dec. Lgvo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

INFORMA

1.      che dal 1° giugno al 16 giugno 2007 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta per l’anno 2007 calcolata con riferimento alle aliquote e alla detrazione deliberate per lo stesso anno 2007 e di seguito riportate;

  1. che dal 1° dicembre al 17 dicembre 2007 deve essere effettuato il versamento del saldo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dovuta per l’anno 2007; è consentito il pagamento dell’imposta in una unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.
  2. che il versamento non va effettuato se l’imposta complessivamente dovuta non è superiore a € 2,07;
  3. che il pagamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente i modelli di versamento allegati.
  4. che il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
  5. che se si possiedono più unità immobiliari nel Comune di Pollena Trocchia, deve essere effettuato un unico versamento;
  6. che dal 1° maggio al 31 luglio 2007 devono essere presentate le dichiarazioni di variazione ICI, redatte sul modello ministeriale, qualora nel corso del 2006 si siano verificate modifiche che incidono sull’ammontare dell’imposta dovuta; la variazione deve essere presentata direttamente a questo Comune ovvero spedita a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno (in quest’ultimo caso la data di spedizione vale come data di presentazione);
  7. che le aliquote sono state determinate da questo Comune, per l’anno 2007, nelle seguenti misure:

a.      aliquota ordinaria 7‰;

b.      aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 6,5‰ con detrazione di € 103,29;

c.       aliquota per le pertinenze dell’abitazione principale (devono essere ubicate nello stesso sito dell’abitazione principale) 6,5‰ limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) purché effettivamente destinate a servizio dell’abitazione principale.

Pollena Trocchia, lì 03 maggio 2007                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 DOTT.SSA ANNA PAPARO